QUESITI REFERENDARI

RESPONSABILE COMUNICAZIONE CORTE COSTITUZIONALE

Gentile Direttore, le scrivo con riferimento all’intervista pubblicata oggi sul suo giornale “Giudizi di illegittimità anticipati dalla Corte pur di impedire il voto”.

Non entro nel merito delle critiche alle decisioni della Corte sull’inammissibilità dei referendum su omicidio del consenziente e droghe, oggetto dell’intervista. Mi riferisco invece a quei passaggi in cui – per sostenere queste critiche - si afferma che il Presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, durante la conferenza stampa del 16 febbraio, avrebbe “dato informazioni false” poi “smentite” dalle sentenze depositata ieri.

A Le critiche alle sentenze sono legittime, ma non le manipolazioni

RESPONSABILE COMUNICAZIONE CORTE COSTITUZIONALE

Gentile Direttore, le scrivo con riferimento all’intervista pubblicata oggi sul suo giornale “Giudizi di illegittimità anticipati dalla Corte pur di impedire il voto”.

Non entro nel merito delle critiche alle decisioni della Corte sull’inammissibilità dei referendum su omicidio del consenziente e droghe, oggetto dell’intervista. Mi riferisco invece a quei passaggi in cui – per sostenere queste critiche - si afferma che il Presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, durante la conferenza stampa del 16 febbraio, avrebbe “dato informazioni false” poi “smentite” dalle sentenze depositata ieri.

Sono affermazioni gravissime, perché assolutamente false.

Il video della conferenza stampa è sul sito della Corte e invito i suoi lettori a recuperarlo per ascoltare la spiegazione del Presidente Amato, le domande dei giornalisti e le risposte.

Anche le sentenze della Corte ( con relativi comunicati stampa) sono sul sito e tutti possono leggerle. Insomma, chiunque può ricostruire i fatti e farsi un’opinione autonoma.

Tuttavia, è doveroso rimettere ordine ai fatti anche qui.

Le sentenze depositate ieri confermano pienamente le spiegazioni anticipate nella conferenza stampa: cambia il registro comunicativo, ma la sostanza è identica.

Ricordo anzitutto che la conferenza stampa è stata decisa dalla Corte, che tutti i giudici erano presenti ( alcuni da remoto) e che il presidente non esprimeva opinioni personali ma spiegava – sia pure in estrema sintesi e con parole semplici – le motivazioni che, pochi minuti prima, avevano portato alla decisione di inammissibilità.

Ebbene, nel dare notizia dell’esito del referendum sulle droghe, il presidente ha detto testualmente: “Il quesito è articolato in tre sotto- quesisti e il primo, quello relativo all’articolo 73, comma 1, legge sulla droga, prevede che scompare, tra le attività punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3. E le sostanze stupefacenti delle tabelle 1 e 3 non includono neppure la cannabis, che è nella tabella 2, ma includono papavero, foglie di coca… includono le cosiddette droghe pesanti. Già questo è sufficiente a farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei referendum; inoltre ci portano a constatare l’inidoneità rispetto allo scopo perseguito, quale che esso sia, perché il quesito non tocca altre disposizioni che rimangono in piedi e che continuano a prevedere la rilevanza penale di queste stesse condotte”.

Successivamente, due colleghi giornalisti, nelle loro domande, hanno sintetizzato l’accaduto con la parola “errore”, parola che il presidente ha ripreso soltanto nella seconda risposta, peraltro in termini ipotetici. La sentenza non parla di “errore” ma, su quel punto, la motivazione può essere legittimamente sintetizzata, in chiave comunicativa, con quel termine o con altri analoghi.

E vengo all’altro fatto manipolato, quando si dice che la sentenza sull’inammissibilità dell’omicidio del consenziente avrebbe smentito l’esempio fatto dal presidente per spiegare che nell’area dell’impunità dell’omicidio del consenziente sarebbero rientrati anche casi diversi dall’eutanasia, come quello del “ragazzo maggiorenne che, per una ragione qualunque, arriva a decidere che la vuole far finita e trova un altro ragazzo come lui che, in una sera in cui hanno un po’ bevuto, glielo fa”.

“Hanno un po’ bevuto” sicuramente non equivale allo stato di ebbrezza per cui si è puniti quando si guida e ancor meno alla “deficienza psichica per abuso di sostanze alcoliche” che rende invalido il consenso all’omicidio.

Tutto questo è ben chiaro ai tanti che hanno seguito la conferenza stampa e hanno letto le sentenze. La critica, anche aspra, a una decisione della Corte costituzionale non ha bisogno di falsificare i fatti o di delegittimare l’Istituzione. Le conferenze stampa e, in generale, la comunicazione della Corte è un servizio ai cittadini proprio perché possano esercitare a 360 gradi la loro critica, ma su fatti veri. È un contributo importante alla qualità del dibattito pubblico, da cui dipende, peraltro, la qualità della democrazia.

Grazie dell’attenzione.