Manca un legale attuale tra Alfredo Cospito e un'associazione criminale per giustificare il 41 bis. E' questo il senso di una nota diffusa da Flavio Rossi Albertini, legale dell'anarchico, che «esprime stupore e rammarico in merito al parere inviato nella giornata di ieri dalla procura generale di Torino al ministro Nordio».

Stupore «perché nessuno meglio della procura è al corrente delle precisazioni fornite dalla Corte di Assise all'atto di riconoscere la sussumibilità di una porzione delle sigle FAI nella fattispecie incriminatrice p.e p. dall'art. 270 bis cp. Della differenza riconosciuta dalla Corte tra FAI associazione e FAI metodo e come sia stato accertato che non ogni fatto illegale commesso, rivendicato, attribuito, alla compagine anarchica, anche se rivendicato dall'acronimo FAI, sia espressione, sintomo, indicazione dell'esistenza e attualità di una associazione criminale». Quest'ultimo presupposto, ossia l'esistenza di una associazione in collegamento con il detenuto la condizione indispensabile per l'applicazione del 41 bis, nel caso di specie è assolutamente mancante», secondo il legale.

Rammarico «perché - continua - alla Procura era stata concessa una occasione unica per rivedere e rivalutare le proprie determinazioni, espresse anche nel recente passato allorché aveva insistito solo il 5 dicembre scorso nella richiesta di ergastolo ostativo per Alfredo Cospito, suscitando incredulità in ogni sobrio osservatore e la decisione della Corte di Assise di Appello di sollevare l'incidente di Costituzionalità. Richiesta di ergastolo e applicazione del 41 bis che rappresentano - sottolinea - gli argomenti e le motivazioni delle numerosissime iniziative che stanno attraversando il territorio nazionale, nelle quali cresce la partecipazione tra gli altri di studenti e studentesse medi e universitari».