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La Corte costituzionale, con la sentenza numero 121/2024, ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alle procedure di liquidazione controllata, equiparandole a quelle delle liquidazioni giudiziali. La decisione è scaturita da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona, che riguardava gli articoli 144 e 146 del Dpr numero 115/2002, relativi al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di giustizia. Tali articoli includevano la liquidazione giudiziale, ma escludevano la liquidazione controllata.
Il Tribunale di Verona ha ritenuto che questa esclusione violasse gli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana. Entrambe le procedure, infatti, mirano al soddisfacimento dei creditori e dovrebbero quindi essere trattate allo stesso modo. La Corte costituzionale ha accolto le argomentazioni del Tribunale, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del Dpr numero 115/2002 nella parte in cui non prevedono il patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione controllata.
La Consulta ha sottolineato che la disparità di trattamento tra liquidazione giudiziale e controllata crea un’ingiustificata disuguaglianza, violando il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Inoltre, ha evidenziato che negare il patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione controllata compromette il diritto di difesa, contravvenendo all’articolo 24 della Costituzione.
La Corte ha quindi stabilito che l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per le procedure di liquidazione controllata, in presenza di un’attestazione di mancanza di attivo, è necessaria per garantire l’effettività del diritto alla difesa. Pur riconoscendo l’importanza del contenimento della spesa pubblica, la Consulta ha affermato che questa esigenza non può giustificare trattamenti irragionevoli.
In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 144 del Dpr numero 115/2002, nella parte in cui non prevede il patrocinio a spese dello Stato per la procedura di liquidazione controllata quando il giudice delegato abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. Ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 146 dello stesso Dpr, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.