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L’emendamento del responsabile giustizia di Azione Enrico Costa approvato alla legge di delegazione europea due giorni fa alla Camera, così come riformulato su richiesta del Governo, comporta una modifica dell’articolo 114 del codice di procedura penale (divieto di pubblicazione di atti e di immagini) prevedendo, nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 24 e 27 della stessa, il «divieto di pubblicazione integrale, o per estratto, del dispositivo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».
Secondo la Federazione Nazionale Stampa Italiana, che chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella «di non firmare una legge che potrebbe essere fonte di immani distorsioni dei diritti», «è pericolosissimo che non si sappia se una persona viene arrestata o meno».
Ma è davvero così? In realtà si potrà scrivere ovviamente che qualcuno è stato sottoposto alle misure cautelari e spiegare i motivi che giustificano le misure restrittive. Ma lo si potrà fare in maniera sintetica.
Sarà vietato pubblicare sui giornali il contenuto letterale e dettagliato degli atti. Non leggeremo più ad esempio riferimenti ad elementi anche irrilevanti per l’accertamento del reato, tratti magari dall’informativa dei carabinieri. Ora bisognerà attendere la modifica del codice di rito.
Come per la legge di recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, nei prossimi mesi si dovrà capire che forma particolare dovrà assumere il sunto dell’ordinanza, cosa accade se il divieto verrà aggirato, se ci saranno sanzioni per i giornalisti che, nel mercato nero della notizia, avranno comunque accesso all’ordinanza di custodia cautelare in mano solo alle parti e la pubblicheranno, se la Procura avrà l’obbligo di indagare sulla fuga del provvedimento.