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SI AUMENTA ANCORA LA PENA E SI INSERISCONO PASSAGGI SUFFICIENTEMENTE VAGHI PER RICADERE NELL’ARBITRIO PIÙ ASSOLUTO DA PARTE DEI PREFETTI
Il decreto tocca un articolo già inasprito 4 volte negli anni. Solo Forza Italia ha scongiurato l’uso delle intercettazioni
A umento spropositato delle pene, passaggi vaghi che possono coinvolgere non solo i rave. Se non fosse stata per la componente minoritaria garantista, ovvero Forza Italia, nel decreto anti rave party sarebbe anche passata la possibilità di utilizzare le intercettazioni come strumento di indagine nei confronti dei ragazzi che si organizzano. Almeno dalle indiscrezioni emerge che sarebbe stato Antonio Tajani ad opporsi. Non il ministro Carlo Nordio che, almeno a parole, tra le altre posizioni liberali che per ora vengono smentite dai fatti, aveva condannato l’uso spropositato delle intercettazioni.
Dal decreto licenziato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta ufficiale si apprende che dopo l’articolo 434 del codice penale è inserita questa novità: «Art. 434- bis ( Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita».
In sostanza parliamo di un aggravamento del già esistente articolo 633 del codice penale. Un articolo che, nel corso degli anni, è stato modificato a ogni presunta emergenza. È successo il 13 settembre del 1982 con la modifica di aumento delle pene se il fatto è stato commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Poi arriva la modifica del 13 maggio 1991, prevedendo un ulteriore aumento da un terzo alla metà. Arriviamo nel 2011 con una ulteriore modifica proprio a causa del fenomeno dei rave party vissuto come allarme sociale.
Ed ecco che arriviamo ad oggi: si prosegue con la bulimia penale. Se si continua così, tra qualche anno non rimane che introdurre l’ergastolo come ulteriore deterrente. Ancora una volta, si fanno decreti legge sulla spinta dell’emotività dettata da eventi che in realtà andrebbero regolamentati attraverso un profondo ragionamento, magari attraverso una discussione parlamentare.
Ma c’è di più nel decreto anti rave party. La modifica proposta dal governo Meloni ha aggiunto un passaggio che allarga il campo: «L’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica». A parte che nella definizione «terreni o edifici altrui, pubblici o privati» può ricadere di tutto, anche le università, i luoghi di lavoro o le piazze, ciò che preoccupa è l’espressione «quando dallo stesso può derivare un pericolo». Si ritiene pericoloso ciò che ancora attende di essere dimostrato come pericoloso. Un passaggio sufficientemente vago per ricadere nell’arbitrio più assoluto da parte dei prefetti. Nel nostro ordinamento non può esserci un reato se non è chiaro quale sia il bene giuridico da tutelare. Alla libertà di riunione del cittadino ( art. 17 della Costituzione) non può essere opposta un generalizzato limite dell’ordine pubblico. Non è un caso che le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico non richiedano autorizzazione, ma solo preavviso all’autorità competente: la quale può vietarle solo “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Comprovati, non supposti.