Una recente sentenza della Cassazione, sezione 5 (n. 45861/2023), ha ridefinito il reato di atti persecutori secondo l’articolo 612-bis Cp, sostenendo che due soli atti di minaccia, molestia o lesione possono costituire questo reato. Queste azioni, seppur rapide, sono ritenute idonee a configurare la ripetizione richiesta dalla legge, eliminando così l'obbligo di una lunga sequenza temporale per configurare gli atti persecutori.

L'incidente legale ha coinvolto un avvocato al centro di una vertenza a favore di un cliente, il quale afferma di essere stato vittima di atti persecutori dalla controparte. L'accusa suggerisce che il convenuto abbia contattato ripetutamente l'avvocato, minacciandolo telefonicamente, seguendolo e insultandolo, alterando drasticamente la routine della vittima e causandole un costante stato di apprensione.

La sentenza della Suprema Corte ha confermato la gravità delle azioni contestate, sottolineando un principio consolidato nella giurisprudenza: il reato di atti persecutori può essere configurato anche con due soli atti, se tali azioni sono idonee a rappresentare la reiterazione richiesta dalla legge, senza richiedere una prolungata sequenza temporale. Effettivamente l'avvocato coinvolto ha dovuto modificare radicalmente le modalità di lavoro, implementando precauzioni estreme per la sua sicurezza e quella dei suoi assistiti. Ciò è stato confermato dalle dichiarazioni del legale che ha attestato come le azioni dell'imputato abbiano generato un persistente stato di ansia e agitazione, costringendolo a limitare le proprie uscite e adottare misure cautelative in ogni aspetto della sua vita quotidiana.
La Corte ha anche fatto riferimento a un certificato medico del "Centro di salute mentale di (omissis)" come prova dell'impatto psicologico subito dalla vittima, confermando così la gravità dell'accaduto senza necessità di ulteriori testimonianze mediche o perizie. È importante evidenziare che l'acquisizione del certificato medico durante il processo non ha richiesto il consenso delle parti coinvolte, bensì è avvenuta nel contraddittorio tra le parti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020), sottolineando la sua rilevanza come documento ufficiale senza necessità di ulteriori testimonianze.