Il caso degli autovelox “abusivi” agita e non poco il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini che prima della festa nazionale dedicata ai lavoratori aveva condiviso le preoccupazioni e le ansie degli automobilisti italiani, parlando alla “pancia del Paese”. Una frase ad effetto che cozza con le azioni intraprese in passato, quando il ministero ha prima approvato un decreto e poi lo ha sospeso, a cavallo delle decisioni assunte dalla Cassazione che confermava un preciso orientamento giurisprudenziale su due parole “magiche”: approvazione e omologazione. La recente sentenza della Suprema Corte ha riguardato il ricorso presentato da una società produttrice degli autovelox, la “T- Expeed V. 2.0”, dispositivi sequestrati dalla procura di Cosenza in gran parte d’Italia. La giurisprudenza è stata chiara sulla distinzione tra approvazione e omologazione. In un precedente provvedimento, la Cassazione, sezione civile, aveva ribadito l’importanza dell’omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità, stabilendo che tale processo, che include prove tecniche, è essenziale per garantire la validità degli accertamenti. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le circolari ministeriali non possono derogare alle leggi primarie.

Nella sentenza del 23 gennaio 2025, invece, la quinta sezione penale della Cassazione ha delineato il perimetro da osservare, facendo una chiara distinzione tra i due concetti. Innanzitutto, l’articolo 192, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, in attuazione dell’art. 45, comma 6, del medesimo codice, stabilisce la differenza tra l’approvazione e l’omologazione. La procedura di approvazione è relativa a singoli prototipi quando il regolamento non specifica le caratteristiche fondamentali del dispositivo, mentre l’omologazione comporta una valutazione tecnica e amministrativa, che include anche prove pratiche, da parte dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

La Corte ha rilevato che, sebbene la documentazione contrattuale facesse riferimento all’omologazione, in realtà la società produttrice aveva utilizzato il termine “approvazione” in modo improprio. Questo errore ha influenzato l’intero procedimento, poiché il dispositivo in questione non risultava omologatoapprovato come richiesto dalla legge. Le obiezioni sollevate dai ricorrenti, che cercavano di equiparare l’approvazione all’omologazione, sono state smentite dalla Corte, la quale ha affermato che l’omologazione non può essere sostituita dalla semplice approvazione. La società non ha infatti mai ottenuto l’omologazione per l’unità di elaborazione dei dati, parte cruciale del sistema di rilevamento della velocità, sebbene fosse stata certificata la conformità della telecamera. A tale riguardo, il parere degli esperti e le informazioni fornite dai dirigenti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono stati determinanti per concludere che il prototipo depositato dalla società non fosse completo - ed è qui che forse nasce il passo indietro di Salvini - in quanto privo di componenti fondamentali per il corretto funzionamento del sistema. La Corte di Cassazione ha affrontato anche le questioni relative all’elemento soggettivo dei reati contestati, ribadendo che l’incertezza interpretativa non giustifica l’ignoranza della legge penale. Secondo la giurisprudenza consolidata, il dubbio sull’illegittimità di una condotta non esime dalla responsabilità, ma dovrebbe indurre l’agente a un comportamento di cautela, come quello di astenersi dal compiere l’azione in caso di incertezze normative.

Andando oltre le questioni giuridiche, quello che emerge è un dato non di secondo piano: omologare questi dispositivi costa molto. Ed è per questo che il ministro Salvini tenta una via di fuga. Sempre che sappia che alcuni rilevatori in dotazione alle forze dell’ordine presentano caratteristiche simili a quelli posti sotto sequestro dalla procura di Cosenza. La stoccata finale è della Cassazione: i giudici fanno bene a stigmatizzare la scorretta assimilazione lessicale tra approvazione e omologazione.