Mercoledì 24 Dicembre 2025

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Trento, sì del tribunale all’adozione da parte della madre non biologica

I tre bimbi erano nati tramite fecondazione eterologa da una coppia unita civilmente e poi separata. Nella sentenza si sottolinea che il loro riconoscimento come figli risponde “al fondamentale interesse alla continuità affettiva per i minori coinvolti”

16 Giugno 2024, 11:56

14 Dicembre 2025, 16:04

Trento, sì del tribunale all’adozione da parte della madre non biologica

Sì del Tribunale dei Minori di Trento alla richiesta di adozione in casi particolari di tre bambini da parte della madre non biologica, unita civilmente e in seguito separata dalla donna con cui ha condiviso un percorso di fecondazione medicalmente assistita. 

Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale, nell’accogliere l’istanza avanzata “in pieno accordo e con il pieno consenso della madre biologica”, ha sottolineato che l’adozione “realizza la relazione che di fatto già esiste fra madre intenzionale e i figli sin dalla loro nascita e risponde, pertanto, al fondamentale interesse alla continuità affettiva per i minori coinvolti” nel procedimento. 

Nella sentenza dell’11 giugno, si sottolinea che la mamma non biologica ha “sempre provveduto ai bisogni economici, educativi e di cura dei tre minori, che la riconoscono pienamente come madre”, subendo tuttavia “molte limitazioni dal punto di vista giuridico e amministrativo” a causa del mancato riconoscimento del vincolo giuridico.

Nel 2008 la coppia aveva deciso di intraprendere un progetto condiviso di procreazione medicalmente assistita, da è nato il primo figlio nel 2010 e successivamente due gemelli. “Negli ultimi mesi la coppia ha deciso di interrompere la relazione sentimentale e, a maggior ragione, appare necessaria, in primo luogo e soprattutto nell’interesse dei minori, regolarizzare a livello giuridico la situazione affettiva che lega l’istante ai tre minori”, si legge nel testo. Di qui la richiesta della donna, assistita dall’avvocata Martina Gaiardo, di cui si è formalizzato il riconoscimento come genitore. 

L’istituto a cui si fa riferimento nel caso in esame, l’adozione in casi particolari, è disciplinato dall’articolo 44 della legge 184 del 1983 e differisce dalla cosiddetta “adozione piena”, che di norma è negata alle coppie dello stesso sesso: il procedimento “ordinario” è riservato esclusivamente ai coniugi. Le coppie unite civilmente o conviventi di fatto possono invece accedere all’adozione in casi particolari, consentita anche ai singoli, normalmente nei casi in cui vi sia già una relazione affettiva tra il bimbo e il “genitore di fatto”.