Sono 26 le tabelle, previste per ogni tipologia di attività. Nel sito di Cassa forense è attivo un link per scaricarle. Previsti incentivi per le conciliazioni

MASSIMILIANO DI PACE

È giunto il momento per gli avvocati di considerare il nuovo sistema tariffario, entrando il 23 ottobre in vigore i nuovi parametri forensi previsti dal Decreto del ministro della Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2022, n. 236.

Infatti, l’art. 7 del DM Giustizia 147/ 2022 specifica che l’entrata in vigore del provvedimento ha luogo 15 giorni dopo la sua pubblicazione in GU.

Una questione fondamentale è però l’eventuale applicazione delle nuove tariffe alle attività professionali in corso. Al riguardo l’art. 6 del DM Giustizia 147/ 2022 specifica che le nuove tariffe “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e quindi ci si dovrebbe attendere che i Tribunali comincino subito a quantificare i compensi degli avvocati sulla base delle nuove regole.

Il testo del DM Giustizia è impostato come modifica del precedente Decreto del ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, ma nel sito Normattiva non è ancora disponibile la versione aggiornata del DM 55/ 2014.

Ad ogni modo quello che conta è l’allegato finale, con le 26 tabelle ( in realtà sono 28, essendocene un paio numerate con bis), in cui, per ogni tipologia di prestazione professionale, ci stanno i valori minimi di remunerazione, che sono espressi in termini di importo in euro, che cambiano a seconda della dimensione del valore della causa o dell’azione da intraprendere, salvo nel caso di assistenza stragiudiziale, per il quale il compenso è indicato, oltre alla soglia dei 520.000 euro, in termini percentuali rispetto al valore dell’operazione.

Nel sito della Cassa Forense è attivo un link, all’interno di un articolo visualizzabile nella home page, che consente di scaricare il pdf delle tabelle con i nuovi parametri. In alternativa basta effettuare una ricerca su google, inserendo le parole “gazzetta ufficiale oggi pdf”, e selezionare il link “estremi – formato pdf – gazzetta ufficiale”, la cui pagina web, inserendo il numero e l’anno della Gazzetta ufficiale, consente di scaricare il file pdf della Gazzetta con il DM Giustizia 147/ 2022.

Osservando le tabelle, si nota che gli scaglioni sono diversi a seconda della natura della prestazione, e quindi, almeno per i primi tempi, bisognerà effettivamente vedere di volta in volta il valore della tariffa minima che cambia per prestazione e dimensione economica della questione affrontata dal professionista.

Ugualmente, la prestazione viene spesso divisa in varie fasi, per ognuna delle quali è prevista una remunerazione minima, e anche questo aspetto varia a seconda della tipologia di attività svolta dall’avvocato.

Una novità di questo nuovo sistema tariffario è l’incentivazione a favorire la conciliazione della lite, e al tempo stesso di scoraggiare le cause cosiddette bagatellari e strumentali.

Per la prima finalità si prevede un incremento del 30% della remunerazione in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, nonché in caso di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita ( ex art. 4, comma 3, del DM 147/ 2022), mentre per il secondo obiettivo si preconizza una riduzione del compenso del 75% in caso di responsabilità processuale ( ex art. 96 cpc), e del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda ( ex art. 2, comma 1, lett. h, del DM 147/ 2022).

Va segnalato che il grosso delle modifiche apportate al DM Giustizia 55/ 2014 sono finalizzate a ridurre il margine di autonomia dei giudici al momento della liquidazione del compenso degli avvocati, ed in questa ottica si spiega che la cancellazione dell’espressione “di regola” costituisce la maggior frequente modifica del precedente DM Giustizia 55/ 2014, a cui si accompagna una riduzione generalizzata del margine di autonomia del giudice nel liquidare i compensi degli avvocati, che viene fissata al 50%, sia in più che in meno, in considerazione di varie circostanze elencate nell’art. 4, comma 1, del DM Giustizia 55/ 2014, e non più al 80%, come era previsto in precedenza ( ex art. 2, comma 1, lett. a, del DM 147/ 2022).

Un’altra innovazione importante è contenuta nell’art. 4, comma 6, del DM 147/ 2022, che introduce il sistema di tariffazione a tempo, secondo cui “... si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti”. Va invece rilevato che tra le prestazioni indicate nel DM Giustizia 147/ 2022 mancano quelle relative alle soluzioni alla crisi di impresa ( piano di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, composizione negoziata della crisi, soluzioni per le crisi sa sovraindebitamento di famiglie e piccoli operatori economici), essendo la tabella 20 dedicata ai procedimenti per la dichiarazione di “fallimento” ( ossia di liquidazione giudiziale, visto che il Codice della crisi di impresa è entrato in vigore il 15 luglio scorso), e la tabella 20- bis è riferita all’accertamento del passivo nel “fallimento” e nella liquidazione giudiziale.