È una decisione di grande portata quella assunta dal Consiglio di Stato venerdì scorso in materia di terapia ABA. Con la sentenza n. 8708 Palazzo Spada ha accolto integralmente l’appello proposto dagli avvocati Paola Flammia e Michela Antolino, da tempo al fianco di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Campania, che promuove e difende i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha dato piena ragione a un minore con autismo severo, cui l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare sull’errato presupposto che l’ABA non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia. Avverso tale provvedimento i difensori del bambino avevano proposto ricorso al Tar Marche, che lo aveva respinto. Ragione per cui i legali sono ricorsi al Consiglio di Stato che ha, invece, accolto l’appello e annullato la sentenza del Tar Marche.

L’enorme importanza della sentenza risiede non solo nel fatto che per la prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si sia pronunciato il Consiglio di Stato, ma soprattutto nel fatto che la pronuncia, accogliendo tutte le tesi dei ricorrenti, ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto nuovi arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA.

Il Consiglio di Stato ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dagli artt. 25, 32 e 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Nell’ambito di tale assistenza socio sanitaria vanno certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.

Dal riconoscimento dell’ABA nei LEA, Palazzo Spada ne fa derivare anche un importante corollario, sancendo che è irrinunciabile per il SSN assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. Aderendo alle tesi dei ricorrenti, il Consiglio di Stato esplicita anche che tale misura risiede in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.