Due disposizioni. Da due fonti normative diverse. Da due autorità diverse. Anche se concorrenti, nel senso costituzionale dell’espressione. «L’articolo 117 della Carta sancisce che la sanità pubblica è ambito in cui la competenza fra Stato e Regioni è condivisa», ricorda Francesca Sorbi, consigliere del Cnf eletta nel distretto di Milano, dunque chiamata anche soggettivamente a orientarsi fra il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di domenica, secondo cui «le attività professionali non sono sospese», e l’ordinanza emessa lo stesso giorno dal governatore lombardo, che ne consente l’esercizio solo in relazione alle necessità «indifferibili e urgenti». Come risolvere l’apparente conflitto? «C’è una priorità, che chiama in causa la coscienza di ciascun cittadino ma interpella innanzitutto chi, come noi avvocati, ha una particolare vocazione al rispetto delle regole. E quella priorità», spiega Sorbi, «è la tutela della salute». Ma esiste un effettivo conflitto, fra il decreto nazionale e l’ordinanza lombarda? Innanzitutto va riconosciuto che legiferare in un momento simile è difficile. Contemperare tutte le esigenze è complicato. Va preservata la salute dei cittadini e nello stesso tempo vanno limitate le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. Può dunque verificarsi che un provvedimento del governo nazionale consenta di tenere aperti gli studi professionali, gli studi di noi avvocati innanzitutto, mentre l’ordinanza di un governatore legittimi l’accesso al proprio studio solo per l’avvocato che abbia necessità urgenti o un termine in scadenza. Circostanze individuate dal decreto “Cura Italia”. Certo. Un parte di quel decreto legge individua i casi in cui la giustizia non può fermarsi. Ma non esiste una norma nazionale che precluda l’attività dell’avvocato. Con i provvedimenti degli ultimi giorni si è raccomandata l’adozione del lavoro a distanza, il ricorso alle ferie e ai congedi, ma non si è previsto alcuno specifico impedimento all’esercizio della professione forense. Resta dunque il potenziale contrasto con l’ordinanza del governatore lombardo. Un conflitto apparente, perché a me sembra inevitabile che, se la Costituzione individua la salute tra le materie a legislazione concorrente, ci debba essere integrazione, non prevalenza di una norma sull’altra. E qui però che a mio giudizio noi avvocati dobbiamo sciogliere un altro, preliminare interrogativo. Quale? Dobbiamo limitarci a essere giuristi o comportarci innanzitutto da cittadini responsabili? Io credo che la nostra funzione di garanti dei diritti si realizzi con la seconda ipotesi. Vuol dire aderire a una indicazione normativa piuttosto che a un’altra? Tutt’altro. Vuol dire che noi avvocati siamo chiamati, persino più degli altri, ad avere attenzione e rispetto per il bene primario della salute. Vale nei confronti dei nostri dipendenti come di chiunque altro. In Lombardia siamo chiaramente più esposti, l’emergenza coronavirus si è manifestata con conseguenze tragiche, com’è noto. Ed è evidente che non c’è bisogno di sciogliere il quesito di dottrina sulla prevalenza del Dpcm o dell’ordinanza regionale, per rendersi conto di come in ogni caso, in un contesto simile, si debba uscire dal proprio comune, andare a studio o in tribunale solo se c’è un motivo di urgenza. Al di là di quanto viene prescritto. È il modo in cui l’avvocato dà l’esempio ai propri concittadini? Gli avvocati custodiscono i diritti. Sanno scegliere. A costo di sacrificare un proprio interesse, se devono far posto a un bene primario. E così per tutti, in realtà. Ma la nostra cultura, la nostra sensibilità, non lasciano possibilità di eludere un simile obbligo. La controversia dottrinaria, su casi come quello lombardo, andrà avanti. Sì. Ma a volerne considerare il merito si potrebbe ricordare una cosa. Non solo la Costituzione indica la salute fra le materie in cui Stato e Regioni concorrono. C’è una legge ordinaria, la 833 del 1978, non a caso citata nell’ordinanza lombarda in vigore da domenica, che sancisce da una parte la potestà del ministro della Salute nell’emettere ordinanze efficaci in tutto il territorio nazionale, ma, dall’altra, anche il potere, per presidenti di Regione e sindaci, di emettere nelle stesse materie ordinanze per il territorio di loro competenza. Sulla natura concorrente, appunto, di un potere simile, non possono sussistere equivoci. Come si assicura in un quadro del genere la tutela dei diritti? Se noi avvocati dobbiamo saper cogliere le priorità fra i beni e gli interessi meritevoli di tutela, vuol dire che dovremo considerare urgente e indifferibile la sollecitazione di un cliente quando un bene primario rischia di essere compromesso. Se una assistita mi segnala di aver subito maltrattamenti, devo anteporre il suo bene al mio interesse, anche alla mia paura di uscire di casa. Così come se si manifesta la necessità di assistere un anziano interdetto. Si tratta, non a caso, di materie tra quelle per cui, secondo il decreto Cura Italia, non si rinviano le udienze e non si sospendono i termini. Non è facile, ma la responsabilità di ciascuno è più che mai sollecitata. Vale per tutti i cittadini. E a maggior ragione per noi avvocati.