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Da una parte due minorenni integrati nel tessuto sociale e scolastico italiano, dall’altra i genitori albanesi irregolari e con precedenti penali che hanno rischiato di far ritorno in patria con la conseguenza di lasciare i figli in Italia. C’è stato un ricorso. Il tribunale per i minorenni di Bari, nonostante il parere contrario del Pm, l’ha accolto autorizzando la permanenza in Italia, perché dopo tanti anni di integrazione dei minori «causerebbe loro un grave pregiudizio psico- fisico».
Una pronuncia, quindi, che ha autorizzato il nucleo di cittadini albanesi a permanere anche se i Carabinieri avevano informato il tribunale che a carico della ricorrente risultava un procedimento penale per il reato di cui all’art. 110, 483, 640 bis del c. p. dall’esito sconosciuto, e a carico del ricorrente risultava un procedimento penale pendente presso la procura della repubblica di Bari per i reati di cui agli artt. 80 cpv, 100 c. p. e 73 c. 1 e 6 dpr 309/ 90 dall’esito sconosciuto. Osserva il Tribunale: «In merito alla vicenda il Collegio ritiene, sulla base della complessiva istruttoria svolta, che sussistono i ' gravi motivi' presupposto per l’accoglimento del ricorso; va infatti evidenziato che i minori sono presenti nel territorio italiano da più di due anni e in tale arco temporale si sono ben integrati nel contesto sociale italiano. (...) quanto ai ricorrenti, entrambi prestano attività lavorative che, seppur non regolare, consente al nucleo di condurre una esistenza serena (...)». Il tribunale sottolinea: «Orbene le circostanze sopra evidenziate portano a ritenere che vi siano gli estremi per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo da una lato alla riscontrata presenza di cure ed affetto nei confronti del minore da parte dei genitori e, dall’altro lato, in considerazione del grave pregiudizio psico- fisico che entrambi i minori, a tutti gli effetti integrati dopo tanti anni nel tessuto sociale e scolastico, potrebbero subire ove fossero costretti a rientrare in patria, con i genitori privi di un’attività lavorativa e di un’abitazione che in Italia invece il nucleo ha raggiunto con i sacrifici di una vita».
Nel provvedimento si fa riferimento a due contrapposti orientamenti in merito alla consistenza dei “gravi motivi” richiesti dalla legge per autorizzare l’ingresso o la permanenza di una persona non regolare sul territorio italiano. Il primo orientamento restrittivo poneva a fondamento dei gravi motivi solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia.
Il secondo orientamento, estensivo, riteneva invece che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con i quali il minore ha costruito un rapporto significativo.
I due contrapposti orientamenti sono stati poi risolti da una successiva sentenza della Cassazione, dove viene evidenziato che si impone al giudice di merito di prendere in considerazione non solo situazioni contingenti ed eccezionali legatei ad esempio alla salute del minore, ma più in generale «qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complesso equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui è cresciuto».
Venendo al merito della vicenda, quindi, il collegio del tribunale ritiene, sulla base della complessiva istruttoria svolta, che sussistono “i gravi motivi” per far permanere in Italia i genitori dei minorenni, invitando i predetti a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale i via amministrativa. La bella notizia è che i figli non saranno forzatamente abbandonati dai propri genitori.