Sono diverse le sentenze della Cedu che hanno riguardato il nostro Paese. Secondo le statistiche pubblicate sul sito ufficiale, dal 1959 (anno di istituzione) al 2020 l'Italia ha subìto 2427 giudizi, di cui 1857 hanno riscontrato almeno una violazione. Di questi 1202 hanno riguardato la lunghezza dei processi e 290 il diritto a un giusto processo. Peggio di noi sono Russia e Turchia. Vediamone alcune. Nel 2013 ci fu l'importantissima sentenza Torreggiani. Alcuni detenuti degli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza avevano adito la Cedu lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadrati), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aerazione e illuminazione delle celle. La Corte accolse il ricorso, prendendo atto che l'eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani rappresentava un problema strutturale dell'Italia e decise di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ordinando all'Italia di rimediare al sovraffollamento nel giro di un anno. Nel 2015 arriva la famosa sentenza, in materia di legalità dei reati e delle pene, sul caso di Bruno Contrada, ex dirigente della Polizia di Stato, condannato nel 2007 in via definitiva a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. La Cedu ha condannato lo Stato Italiano per la violazione dell’art 7 della Convenzione in quanto al momento della condanna il reato non era ancora previsto dal nostro ordinamento. Nello stesso anno la Corte interviene nel caso del signor Cestaro che, invocando in particolare l'articolo 3, relativo alla proibizione della tortura, lamentava di essere stato vittima di violenze e sevizie al momento dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova. Non solo ebbe ragione ma la Cedu invitò il nostro Paese a dotarsi di una norma specifica sul reato di tortura. Nel dicembre 2016 la Grande Camera della Cedu sul caso Khlaifia v. Italia confermò la condanna del nostro Paese per il trattenimento illegittimo dei cittadini stranieri (violazione art. 5) nel centro di accoglienza di Lampedusa e sulle navi divenute centri di detenzione in quanto non vi era alla base un provvedimento di un giudice che legittimasse tale detenzione. Inoltre la mancanza di un provvedimento che legittimasse la detenzione e la privazione della libertà ha reso di fatto impossibile un ricorso effettivo (violazione art. 13) per contestare eventuali violazioni. Un'altra decisione di rilievo in materia carceraria è stata quella del caso Viola c. Italia con cui la Cedu nel 2019 negò la compatibilità dell'ergastolo ostativo con l’art. 3 della Convenzione, laddove non consente mai misure di affievolimento della restrizione carceraria e, in prospettiva, di liberazione anticipata, in mancanza della decisione del detenuto di collaborare con la giustizia. Nello stesso anno arrivò dinanzi ai giudici europei anche il caso Amanda Knox, in materia di diritto a un processo equo. Il nostro Paese fu condannato per violazione degli articoli 3 e 6 avendo negato alla ragazza l'assistenza linguistica inadeguata e la presenza di un difensore durante l'interrogatorio della polizia e per la mancanza di effettive indagini su asserite percosse durante l'interrogatorio. In materia di libertà di espressione, la Cedu si è espressa sempre nel 2019 sul caso di Alessandro Sallusti, allora direttore del quotidiano Libero, condannato a un anno e due mesi di reclusione, per diffamazione e per omesso controllo su un articolo che recava falsità in danno di un magistrato. La Corte gli diede ragione perché la pena detentiva per l'attività giornalistica viene considerata un rimedio estremo i cui presupposti nel caso di Sallusti non furono ravvisati. Sempre in tema di libertà di stampa, nel marzo 2020, nel ricorso promosso da Renzo Magosso e Umberto Brindani, nel 2004 rispettivamente giornalista e direttore responsabile del periodico Gente, la Cedu ha riscontrato la violazione dell'art. 10 (libertà di espressione). Come ha reso noto il ministero della Giustizia, «il tema della causa riguardava la pubblicazione di un articolo, intitolato “Tobagi poteva essere salvato”, sulla vicenda dell’omicidio di Walter Tobagi, il giornalista del Corriere della Sera ucciso il 28 maggio 1980 da un commando terroristico di estrema sinistra. Il contenuto del pezzo giornalistico aveva provocato la reazione di due ufficiali dei Carabinieri che si erano sentiti diffamati». I due giornalisti furono condannati in via definitiva. Per la Cedu la sentenza adottata in sede nazionale si è tradotta «in una ingerenza sproporzionata del diritto alla libertà di espressione degli interessati, non necessaria in una società democratica ».Il 27 maggio di quest'anno la Cedu ci ha condannati per aver violato i diritti di una presunta vittima di stupro per una sentenza che conteneva passaggi che non hanno rispettato la sua vita privata e intima. In particolare la Corte ha ravvisato la violazione del diritto alla vita privata nelle considerazioni irrispettose della dignità della ragazza, presenti nelle motivazioni della sentenza d'appello che ha assolto gli imputati. Ad agosto, inoltre, la Cedu ha depositato la sentenza relativa al ricorso, presentato da Radicali Italiani e Marco Pannella, contro l’Italia riguardante l’interruzione dal 2008 delle tribune politiche nel periodo non elettorale. È stata riconosciuta la violazione dell'art. 10 in quanto la Lista Pannella «era stata assente da tre programmi televisivi e si era trovata, se non esclusa, almeno altamente emarginata nella copertura mediatica del dibattito politico». Recentissima è invece la decisione Succi c. Italia del 28 ottobre con cui la Cedu ha riscontrato la violazione dell’art. 6 della Convenzione per l’eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione. Attualmente pende dinanzi alla Cedu il ricorso di Silvio Berlusconi c. Italia che, successivamente alla sentenza definitiva di condanna per frode fiscale, ha attivato un ricorso lamentando di aver subito la violazione dei diritti ad un equo processo, all’applicazione irretroattiva della legge penale e a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto.