Ciò che sta accadendo in questi giorni a Bari mi ha fatto venire in mente quella che è una prassi politica comune in Turchia: il commissariamento di Comuni e Province facendo decadere il sindaco cui sia stata mossa un’accusa di terrorismo e sostituendolo con un governatore nominato dal governo, e per esso dal ministro dell’Interno.

Naturalmente le differenze sono molte, basta pensare ai numeri. In Turchia, e più precisamente nel sudest della Turchia, vale a dire nel Kurdistan turco, sono 59 le amministrazioni locali (51 comuni e 8 provincie) attualmente commissariate con un governatore: praticamente l’intero territorio curdo, compreso il comune di Diyarbakir, il capoluogo della regione. Vi è poi il fatto che mentre qui in Italia il commissariamento può durare al massimo 18 mesi e poi si deve andare a nuove elezioni, in Turchia il governatore dura fino alla scadenza dei sindaci che va a sostituire, cioè fino alle successive regolari elezioni, vale a dire che può durare anche poco meno di 5 anni, essendo quinquennale il mandato elettivo nelle amministrative. Diverso è il motivo che si invoca per far decadere l’organo eletto: qui è la collusione e l’infiltrazione mafiosa, là è il terrorismo o fiancheggiamento dello stesso.

Ambedue i motivi invocati postulano che vi sia un accordo o almeno una sintonia fra il ministero dell’Interno, che decide, e il ministero della Giustizia ( o suoi organi) che da impulso alla procedura amministrativa. In Italia dovrebbe esservi anche una procedura preliminare, sempre in sede amministrativa, che consiste in una commissione di indagine. Ma abbiamo appreso che l’amministrazione barese aveva fornito faldoni e faldoni di materiale utile per esaminare la situazione ed essi non sono stati presi in benché minima considerazione.

Fin qui, succintamente, le somiglianze e le differenze in materia fra i due ordinamenti. La sostanza istituzionale e politica è comunque la stessa: sostituire alla libera espressione politica della popolazione coinvolta, il volere del governo. L’esecutivo che si sostituisce, in sede locale, alla volontà popolare.

Ma ci sono buone ragioni, si sostiene: non si possono tollerare infiltrazioni della malavita organizzata nelle istituzioni locali. Vero. Ma è vero anche che troppo facilmente si riesce ad utilizzare una legge, ormai datata e che non sempre ha dato gran prova di sé, per fini politici di stretta attualità (influenzare vicine elezioni amministrative).

Troppo facilmente, in Italia come in Turchia, la legge può essere distorta per colpire i nemici politici: quelli accertati, come quelli presunti e finanche quelli “costruiti”. In un regime autoritario la “costruzione” del nemico è una “patologia fisiologica”, qui da noi non dovrebbe esserlo, poiché è giusto pensare che siamo ancora lontani da una autocrazia. Ma attenzione: le autocrazie, oggi più che mai, si costruiscono anche distorcendo le vecchie leggi.