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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE MAGISTRATO MAGISTRATI TOGA TOGHE ROSSA ROSSE ERMELLINO MAGISTRATURA
Fra tutte le riforme della giustizia proposte dal governo Meloni la separazione delle carriere è sicuramente quella che più fa discutere politica e magistratura.
Devo confessare che quando si iniziò a parlarne ero contrario, perché, come molti magistrati, intravedevo il rischio che, indipendentemente dalle intenzioni del legislatore, si aprisse un varco pericoloso, che poteva condurre alla graduale subordinazione del pubblico ministero dal potere esecutivo, mediante la sottoposizione al controllo politico dell’attività di indagine e delle determinazioni riguardanti l’esercizio dell’azione penale.
La separazione delle carriere mi appariva in contrasto con i principi, affermati anche in ambito europeo, che incoraggiano l’autonomia del pubblico ministero, quale presupposto fondamentale dell’indipendenza del potere giudiziario, condizione indispensabile per una giustizia equa, imparziale ed efficiente.
Oggi, alla luce del testo approvato e del contesto normativo vigente, il pericolo anzidetto sembra scampato.
La separazione delle carriere, invero, così come disegnata dalle Camere in prima lettura, appare una riforma della quale non si comprende la ragione, oltre che l’effettiva utilità per il funzionamento della giustizia, in quanto la distinzione tra la funzione giudicante e quella requirente costituisce un dato normativo ormai conclamato e consolidato già per effetto della riforma Cartabia, dal momento che secondo l’ordinamento giudiziario vigente il magistrato può transitare a una funzione diversa una sola volta nell’arco della sua vita professionale ed entro i primi dieci anni di carriera. Senza dimenticare che già in precedenza il passaggio da una funzione ad un’altra costituiva un fatto piuttosto raro.
Pertanto, il rischio che l’interacambiabilità delle funzioni tra giudice e pm faccia venir meno la terzietà di chi è chiamato a giudicare appare oggi privo di consistenza.
Basti pensare che, secondo gli ultimi dati ministeriali, ogni anno in media sono meno di 20 i magistrati che da giudice diventano pm e meno di 30 quelli che da pm passano alla funzione giudicante, su di una platea di circa 10.000 magistrati! Ciò nonostante, non può sottacersi che nell’attuale assetto normativo permane il pericolo di un uso “politico” del procedimento penale, e, ancora più pericoloso, il tentativo della politica di condizionare, o comunque controllare, le vicende giudiziarie che toccano gli equilibri politici.
Emblematico risulta il caso Almasri, sol che si consideri che è stata sufficiente la mera trasmissione di un esposto, contenente fatti di astratta rilevanza penale, per innescare un corto circuito tra il governo ed il Procuratore della Repubblica di Roma, che pure si era limitato a compiere un atto dovuto, rientrante nelle sue prerogative istituzionali.
In realtà, l’attività del pubblico ministero può presentare in taluni casi dei margini di discrezionalità, che sono sottratti al controllo esterno, in quanto investono ambiti non coperti dall’obbligatorietà dell’azione penale (si pensi ad esempio alla direzione da dare all’indagine, ovvero alla scelta di richiedere l’applicazione di misure cautelari, oppure di utilizzare strumenti investigativi particolarmente invasivi, come le intercettazioni).
In tali casi il rischio che questi spazi di discrezionalità possano essere condizionati da logiche di natura squisitamente politica non può essere certamente neutralizzato dalla separazione delle carriere, laddove la subordinazione del pm al potere esecutivo costituirebbe il rimedio peggiore del male che si vorrebbe combattere. Di contro, è necessario salvaguardare l’indipendenza del pubblico ministero, che, unitamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, essendo del tutto evidente che tale garanzia sarebbe inevitabilmente inficiata qualora il pubblico ministero fosse attratto nell’orbita dell’esecutivo, che ragiona ed opera con logiche diverse da quelle giudiziarie. E tutto ciò avverrebbe – si badi bene – a prescindere dal colore politico della maggioranza governativa del momento.
Ebbene, se ci si limita a esaminare oggettivamente l’assetto normativo che scaturisce dalla riforma, nel testo recentemente approvato, è agevole notare come non vi sia traccia di una sottoposizione del pubblico ministero all’esecutivo, mentre l’indipendenza del pm viene affermata in maniera chiara.
In altri termini, rebus sic stantibus, il rischio della subordinazione del pubblico ministero appare più paventato che reale, fondandosi sull’assunto per cui la separazione delle carriere ne costituisce storicamente il preludio, e si anniderebbe nelle pieghe della trama complessiva della riforma, mirante a ridisegnare i rapporti tra potere giudiziario e potere politico. Sempre in agguato, infatti, sarebbe il principio affermato Francis Bacon quattro secoli fa, per cui “i giudici devono essere leoni, ma leoni sotto il trono”, ripreso e sostenuto bipartisan dalla politica, che mal tollera l’indipendenza del potere giudiziario e il principio della divisione dei poteri.
Ma, sia ben chiaro, la politica, sia di destra che di sinistra, tenderà sempre a controllare la magistratura, perché da sempre insofferente al controllo di legalità; ma ciò – si badi bene - avverrà a prescindere dalla separazione delle carriere. Pertanto, a mio avviso tale riforma nulla aggiunge e nulla toglie all’indipendenza del pubblico ministero. C’è il rischio, invece, che possa distogliere l’attenzione dalla riforma elettorale del Csm, in relazione alla quale il sorteggio, dopo lo scandalo Palamara, appare l’unico rimedio in grado di stroncare in radice il sistema correntocratico e di restituire credibilità all’autogoverno della magistratura. Quest’ultima sì che sarebbe una riforma reale e davvero epocale!