Le Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione hanno rigettato “la domanda di riconoscimento del provvedimento straniero”, cioè la trascrizione di un atto di nascita di un bambino nato in Canada e figlio di due uomini.

Ovviamente solo uno dei due è genitore biologico e il bambino è nato da maternità surrogata nel 2015. Nel certificato canadese ci sono entrambi i padri, ma quando hanno chiesto la rettifica del certificato italiano, l’ufficiale di stato civile italiano ha rifiutato.

Salto alcuni passaggi per arrivare alla sentenza recente. «Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore» (ove l’interesse del minore dovrebbe essere il primo interesse), ma in assenza è necessario valutare gli strumenti normativi esistenti per valutare un eventuale ostacolo insuperabile al divieto di surrogata.

Perché la Corte ha rifiutato la trascrizione? Dopo alcune ovvietà, come l’aggiramento del divieto in Italia da parte di chi può e l’eterogeneità delle leggi degli altri paesi, ecco la questione principale: lo stato del nato da surrogata. Possiamo riconoscere lo stato di figlio per il genitore intenzionale?

Il divieto della legge 40 nulla dice al riguardo. E il conflitto è tra la salvaguardia dell’ordinamento giuridico italiano e gli interessi del minore. Nella parte dedicata alla prima “esigenza” c’è un passaggio che è forse il più discutibile: «Ci sono donne usate come strumento per funzioni riproduttive, con i loro diritti inalienabili annullati o sospesi dentro procedure contrattuali». È un pensiero comune che difetta di una premessa fondamentale: la volontà della diretta interessata. È davvero difficile inoltrarsi nella discussione, morale e normativa, della surrogata con tale dimenticanza. Il fatto che ci «sono bambini esposti a una pratica che determina incertezze sul loro status» è la causa di un divieto eccepibile e non un destino inevitabile.

Rispetto al nato ci sono tante cose importanti che purtroppo però non bastano: la necessità di tutelarlo, il fatto che non ha colpe e responsabilità e che non può essere usato per «conseguire esigenze general- preventive», cioè lo scoraggiamento della pratica.

Può un principio calpestare le persone? E a cosa servono le leggi? Questo bambino nato in Canada e che ha due genitori lì, come va considerato in Italia? Figlio di un solo padre? Con i suoi diritti “infinitamente sospesi”?

I difetti dell’adozione in casi particolari sono stati perfettamente elencati della sentenza 33 del 2021 della Corte costituzionale: la mancata parentela con il resto della famiglia (zia, nonni, fratelli), il necessario assenso del genitore biologico e, aggiungo, la pratica lunga e burocratica (in modo ingiustificabile e causa una discriminazione tra i nati in coppie di sesso diverso e quelli in coppie dello stesso sesso).

A rimediare dovrebbe essere il legislatore, ma il legislatore fa finta di essere morto e al più immagina un irrealizzabile reato universale. Nonostante le Sezioni unite riconoscano la possibilità che una donna scelga liberamente sembrano concordare con il senso del divieto assoluto: prevenire abusi e sfruttamento (che però sarebbe come dire che per prevenire i litigi vietiamo le amicizie). E, nonostante alcune aperture, rifiutano la possibilità di trascrizione automatica per tre ragioni.

Uno: questo rifiuto ha un fine di disincentivare (un valore simbolico a scapito dei diritti reali?) la maternità surrogata che, nonostante gli sforzi di evitare condanne intrinseche e insensate, rimane qualcosa che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo». Il riconoscimento automatico, inoltre, non è «funzionale al miglior interesse del minore» (il non riconoscimento però mi pare perfino meno funzionale).

Due: nonostante la centralità del consenso e della intenzionalità genitoriale per fondare i rapporti di filiazione, non basterebbe nel caso della surrogata (per l’eterologa sì, perché?).

Tre: il riconoscimento della genitorialità non può essere automatico (ma la trascrizione di un atto straniero dovrebbe). «Una diversa soluzione porterebbe a fondare l’acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata». Però è già così in altre condizioni, perché nel caso della surrogata dovrebbe essere diverso? L’“accertamento sulla idoneità dell’adottante” dovrebbe valere per tutti o per nessuno. Ci sono vari modi attraverso i quali si diventa genitori, nessuno a priori garanzia di nulla, e lo stato del nato da maternità surrogata sembra essere troppo fragile e troppo diverso da chi nasce diversamente“. L’ordinamento italiano mantiene fermo il divieto di maternità surrogata e, non intendendo assecondare tale metodica di procreazione, rifugge da uno strumento automatico come la trascrizione, ma non volta le spalle al nato”. Ma gli rende la vita più complicata e arriva a una conclusione ingiusta e incoerente: sei padre in Canada, non lo sei in Italia.