L’art. 10, 3° è un fiore all’occhiello della nostra Costituzione. Garantendo secondo legge l’asilo nel nostro stato, esso assicura anche agli stranieri l’effettivo esercizio delle libertà democratiche previste per i cittadini italiani, qualora esse non siano riconosciute e tutelate dallo stato di provenienza. In sede costituente fu previsto espressamente che tale diritto dello straniero non è subordinato alla condizione della reciprocità: spetta allo straniero, ancorché egli sia cittadino di uno stato che non preveda analoga tutela. Così la Carta contribuisce concretamente all’universalizzazione ( della tutela) delle libertà fondamentali.

Di così elementari rilievi non può non tenersi conto nella valutazione giuridica degli accordi sull’immigrazione stipulati tra Albania e Italia, in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale albanese. Sennonché ipotizzando che i propositi del governo italiano vadano in porto, si presentano insormontabili difficoltà. Si immagini intanto che un gruppo di naufraghi provenienti dall’Etiopia sia salvato nel Canale di Sicilia dalla nostra Marina militare o da una Ong. Intanto, in forza della legge del mare, essi hanno il diritto di sbarcare nel Pos ( Place Of Safety, luogo di salvezza) più vicino ( Lampedusa, Agrigento, Pozzallo etc.), che non è certamene sulle lontane coste dell’Albania.

In secondo luogo, e più radicalmente, gli stessi naufraghi hanno altresì fondato diritto di chiedere asilo alle autorità italiane, perché provengono da un paese, l’Etiopia, che non garantisce ai propri cittadini il godimento delle libertà democratiche. Sennonché, tralasciando il Regolamento di Dublino III, “ per la contradizion che nol consente” l’attuazione del diritto d’asilo ex art. 10 Cost. è ovviamente limitata al territorio italiano e non è esportabile o decentrabile nel territorio albanese, su cui l’Italia non ha – e non può avere - alcun effettivo controllo. In questo senso il diritto di asilo proclamato dalla nostra Costituzione è territorialmente definito soltanto all’interno dei confini dello stato italiano.

Gli accordi tra l’Italia e l’Albania valgono – nei propositi dell’attuale governo – a scoraggiare gli emigranti che, approdando sulle nostre coste, si proponessero di chiedere asilo in Italia, ma proprio per questo scontano necessariamente la violazione – e si direbbe la destrutturazione - dell’art. 10 della nostra Costituzione, quale che sarà l’attesa decisione della Corte Costituzionale di Tirana.

Per rendersene conto è sufficiente immaginare che, durante il ventennio fascista, tutti gli antifascisti italiani rifugiati nella civilissima e libertaria Svizzera fossero stati dirottati dalle autorità elvetiche in un altro stato, per esempio nella Spagna franchista sostenuta dalla Germania nazista e da Mussolini!

Ci sarà pure una qualche ragione per cui i naufraghi chiedono asilo allo stato italiano anziché a quello albanese (come pure previsto dall’art. 40 della sua Costituzione)? Quale che sia la decisione della Corte Costituzionale albanese, l'asilo ex art. 10 Cost. o si accorda, e si attua interamente, in Italia o, tradendo la volontà del richiedente, mistifica la nostra Carta!