«Un caso giudiziario segnalato dalla stampa nel marzo del 2015 rende evidente l’iniquità degli esiti ai quali può portare la disciplina vigente e le ragioni che hanno ispirato la legge delega nel prevederne la riforma: un pensionato che aveva sottratto dai banchi di un supermercato una salsiccia di valore inferiore a due euro è stato condannato a 45 giorni di reclusione, sostituiti con una multa di 11.250 euro (250 euro per 45 giorni)»: si tratta di un esempio paradossale utilizzato all'interno della Relazione introduttiva ai decreti attuativi della riforma del processo penale per motivare la modifica della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di pena pecuniaria sostitutiva al carcere. Al mutamento del sistema sanzionatorio penale ha lavorato la Commissione presieduta dal professor Gian Luigi Gatta. La cornice entro la quale ci muoviamo prevede che vengano introdotte quali pene sostitutive la semilibertà e la detenzione domiciliare, sostitutive della pena detentiva inflitta in misura non superiore a quattro anni; il lavoro di pubblica utilità, sostitutivo della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni; la pena pecuniaria, sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno. Il limite massimo di pena sostituibile viene pertanto raddoppiato (da due a quattro anni). Inoltre, in particolare, quando la pena detentiva è irrogata entro il limite di un anno, tutte e quattro le pene sostitutive possono essere applicate. Notevoli sono le potenzialità deflattive della pena pecuniaria sostitutiva, spiega la Relazione, «sia sul piano processuale, sia sul piano penitenziario: il 31 dicembre 2021 i detenuti per pena inflitta non superiore a un anno erano 1.173, pari al 3% dei detenuti in espiazione di pena. Si tratta, con tutta evidenza, di persone che, in un sistema votato alla lotta alla pena detentiva breve, anche attraverso le pene sostitutive, non dovrebbero trovarsi in carcere». Ma vediamo nel dettaglio. L'articolo 56 quater reciterà: "Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale". Quello che cambia è il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva. Se prima, esso non poteva essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 cp (250 euro) e non poteva superare di dieci volte tale ammontare, poi ridotto a 75 euro da una sentenza della Corte Costituzionale del 2022, adesso quel valore sarà la "quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare". Come ha affermato la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 22/2022 e, ancor prima, nella sentenza n. 15/2020, una quota giornaliera di conversione così elevata, come quella di 250 euro, "ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria". Il valore minimo giornaliero viene individuato in 5 euro, assai inferiore a quello, di 75 euro, che la Corte costituzionale, nella citata recente sentenza, ha potuto ricavare dal sistema facendo riferimento alla disciplina della sostituzione della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna. Si tratta di una scelta del tutto innovativa per l’ordinamento italiano e in linea con le discipline vigenti in altri Paesi europei allorché si tratta di commisurare la pena pecuniaria secondo il criterio dei tassi giornalieri. Il valore giornaliero minimo è di un euro in Germania, di due euro in Spagna, di quattro euro in Austria, di 5 euro in Portogallo. Esso, addirittura, è indeterminato in Francia, dove la legge stabilisce solo il valore giornaliero massimo. Mentre l’ammontare massimo della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva inflitta nella misura massima sostituibile (un anno) è pari a euro 912.500. «Una così larga forbice per la determinazione del valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato – da 5 a 2.500 euro – può a prima vista apparire eccessiva», si ammette nella Relazione, «è però funzionale a soddisfare l’esigenza della commisurazione alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, che normalmente riflettono un divario altrettanto ampio nella società: la medesima condanna a pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, può infatti essere pronunciata nei confronti di una persona disoccupata e ai limiti dell’indigenza, ovvero di un milionario». Infatti se «la pena detentiva inflitta ai due condannati non determina disparità di trattamento, incidendo un bene – la libertà personale – dei quali entrambi dispongono nella stessa misura – altrettanto non può dirsi della pena pecuniaria, che incide sul patrimonio, cioè su un bene che non ha la medesima consistenza». Si tratta, d’altra parte, «di un intervento imposto dal rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e proporzione della pena e auspicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2022». Per tornare all'esempio con cui abbiamo aperto «l’aver previsto un così basso valore minimo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva consente di evitare per il futuro condanne inique e sproporzionate alla gravità del fatto, come nel citato caso in materia di furto: la pena di 45 giorni di reclusione può essere sostituita con 225 euro (5 euro per 45 giorni), quando l’autore sia ai limiti dell’indigenza, come spesso avviene in caso di furto per bisogno, anziché con 11.250 euro».