Il Massimario della Corte di Cassazione ha diffuso la scorsa settimana una relazione sulle recenti modifiche in tema di acquisizione dei tabulati telefonici di cui al decreto legge 132 del 30 settembre 2021. Le nuove disposizioni limitano l’accesso ai dati del traffico telefonico e telematico da parte del pm solo ai procedimenti penali instaurati per determinate fattispecie di reato, prevedendo l’obbligo del preventivo controllo da parte del giudice con decreto motivato. Il pm potrà, comunque, procedere in autonomia nei casi d’urgenza, salvo poi esplicitare le motivazioni investigative che hanno determinano la sua richiesta e l'eventuale pregiudizio che ne sarebbe derivato dal ritardo. A tal proposito i giudici di piazza Cavour hanno ricordato la corposa giurisprudenza  che attiene alla materia delle intercettazioni di urgenza, a cui è rinviato il tema del decreto urgente del pm e della sua mancata convalida. L’eventuale difetto di motivazione da parte del pm del decreto di acquisizione dei tabulati in via d'urgenza verrebbe di fatto sanato con il decreto di convalida del gip, precludendo in questo modo ogni futura questione sulla inutilizzabilità. La sanatoria potrebbe intervenire, sempre nella stessa ottica, anche per i tabulati, con una nuova istanza ordinaria, eventualmente autorizzata. La Cassazione, dunque, ha già escluso che la carenza di motivazione del decreto urgente di acquisizione dei tabulati comporti la loro inutilizzabilità, non essendoci una sanzione prevista dalla legge per prova illegalmente acquisita e rientrando in una questione preliminare da porre in occasione dell’inizio del giudizio. La nuova formulazione "garantista", spostando il controllo sull’accesso dei dati esterni di traffico telefonico e telematico sul giudicante e togliendolo al pm, mira ad un bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato la direttiva comunitaria sulla effettività delle indagini, dall’altro il diritto alla riservatezza e alla vita privata. Riguardo al nostro ordinamento, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che  l’acquisizione dei dati esterni rientrasse nell'artico 15 Costituzione che disciplina la libertà e la segretezza della comunicazione e che pertanto impone la regolamentazione legislativa e l’atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’utilizzo di dati esterni del traffico telefonico e informatico nel processo, si ricorderà, è materia dell'Unione, già prima del Trattato di Lisbona. La necessaria conformità con la legislazione comunitaria impone, in conclusione, il rispetto del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto alla privacy rispetto alla gravità del reato contestato. Le nuove norme si applicano dal 30 settembre 2021. Non è previsto un regime transitorio. Spetterà pertanto al giudice valutare l’utilizzabilità dei dati già acquisiti nei processi pendenti.