Per avere i tabulati telefonici non basterà la richiesta del pm ai fornitori, ma servirà l’autorizzazione del gip. È quanto prevede un decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri che adegua la normativa italiana a quella europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Ue del 2 marzo 2021 aveva stabilito infatti che è necessario un decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, per acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico. In caso di urgenza basta solo un provvedimento del pm, ma deve essere poi convalidato dal gip. Su proposta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, si è così arrivati al decreto legge, dopo che ad aprile, nella legge di delegazione europea, su richiesta del deputato di Azione Enrico Costa, era stato infatti approvato un ordine del giorno che impegnava il governo a recepire appena possibile l’indicazione europea sulla presunzione d’innocenza. Costa si era poi rivolto alla ministra Cartabia con un’interrogazione a risposta scritta. «Questo decreto è l’ennesimo risultato delle nostre battaglie liberali sulla giustizia alle quali il governo ha dato un riscontro positivo - ha detto il deputato  - Questo perché il “tabulato telefonico” contiene una notevole quantità di informazioni molto sensibili, (“traccia” la vita di ciascuno, dalle relazioni agli spostamenti, alle abitudini, ai collegamenti informatici) e l’accesso a questi dati, incrociati e sapientemente correlati, risulta talvolta più invasivo delle intercettazioni telefoniche o ambientali, perché svela la posizione nello spazio e nel tempo di una persona e la sua cerchia di relazioni sociali». All’epoca della sentenza della Corte di giustizia europea, intervistato dal Dubbio, il professore emerito di Diritto processuale penale alla Sapienza, Giorgio Spangher, aveva detto che «per quanto il pm sia un organo imparziale e possa svolgere anche attività a favore dell’imputato, ciò non gli attribuisce quel ruolo di garanzia e di terzietà che invece è necessario in materia di tutela dei dati personali». Per quanto riguarda l’Italia, nel 1998 le Sezioni unite avevano già stabilito che per acquisire i tabulati c’era bisogno dell’autorizzazione di un giudice, ma dal 2000 il pm può farlo senza passare da un giudice terzo e può farlo per tutti i reati. È per questo che a luglio una sentenza della Cassazione aveva escluso l’inutilizzabilità dei tabulati a causa della natura non concretamente vincolante della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si era pronunciata su un caso riguardante l’Estonia. Ma proprio con quella sentenza la Suprema corte si spingeva al tempo stesso verso la necessità di un intervento legislativo «volto ad individuare, sulla base di “criteri oggettivi” le categorie di reati per i quali possa ritenersi legittima l’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico». Da qui, la scrittura del decreto legge, che si prefigge l’obiettivo di fare ordine nel merito. Nel testo si sottolinea infatti che il pm potrà chiedere i tabulati «se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini». Inoltre, nel decreto si specifica che «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati, quando l’acquisizione è stata disposta dall’autorità giudiziaria, se ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dall’articolo 1 del presente decreto», cioè quando la richiesta rispetta i requisiti di cui sopra in merito ai reati per i quali è prevista.