Super 41 bis disumano: il tribunale di sorveglianza dà ragione a un detenuto
Natale Dantese, recluso a L’Aquila, non è un boss ma è nell’area riservata del 41 bis. Il suo ricorso è stato accolto dal magistrato di sorveglianza e confermato dal tribunale che ha respinto la richiesta del Dap di revocare la misura
Ha una finestra caratterizzata da una prima inferriata e da un ulteriore massiccio strato di rete metallica che non consente, per il suo spessore, il passaggio di luce solare. Difficoltà nel ricambio dell’aria e l’impossibilità di vedere al di là della rete. Spazio ridotto per l’ora di socialità e il passeggio. Un incubo.
L'area riservata è una forma di carcerazione più aspra del 41 bis
Parliamo di un 41 bis “speciale”, più infernale di quello “ordinario”. Si tratta della cosiddetta “area riservata”. Il detenuto, Natale Dantese, attualmente recluso al carcere de L’Aquila, ha fatto ricorso tramite l’avvocato Vinicio Viol del foro di Roma, ed è stato accolto dal magistrato di sorveglianza. Il Dap ha fatto ricorso e il tribunale di sorveglianza l’ha respinto. Una vittoria importante, che ristabilisce il diritto di non subire una pena disumana. L’area riservata è una forma di carcerazione decisamente più aspra del 41 bis. Ulteriore riduzione dell’ora di socialità, isolamento pressoché totale, completamente al buio perché il più delle volte si è internati sottoterra. Parliamo delle caratteristiche principali di una carcerazione che non ha nessun fondamento normativo, ma nonostante ciò è un atto amministrativo che viene applicato in numerosi casi.
Il super 41 bis messo all'indice dagli organismi internazionali
Questo regime ulteriormente duro è stato più volte messo all’indice dagli organismi internazionali, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), ma anche dal dossier della commissione dei diritti umani presieduta dal senatore Luigi Manconi e, non da ultimo, dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma. Il Cpt ha evidenziato il “quasi isolamento” previsto dal regime speciale di questa area riservata caratterizzato da un accesso limitato all’aria aperta, una socializzazione ridotta al minimo e con possibilità di accedere solo a spazi angusti. In alcune carceri, queste aree riservate comportano un isolamento totale.
Natale Dantese non è un boss, ma una “dama di compagnia”
Per capire ancora meglio, è di aiuto la memoria difensiva dell’avvocato Viol, quella che ha convinto il magistrato di sorveglianza a disporre la fine dell’incubo. Anche perché, Dantese, non è nemmeno un boss di grosso calibro. Lui è quello che nel gergo carcerario viene chiamato “dama di compagnia”. Come si legge nella memoria a firma dell’avvocato Viol, l’illegittimità si rileva nei confronti del detenuto che accompagna il boss eccellente, in cui la collocazione nell’area riservata si traduce in una inaccettabile strumentalizzazione della persona. Difatti, Dantese, dalle carte processuali, risulta aver avuto all’interno del clan di appartenenza un ruolo secondario, ma nonostante ciò è «sottoposto ingiustificatamente – si legge nella memoria - in tale Area Riservata al fine di svolgere la veste di accompagnatore del detenuto “boss”».
Le sue patologie sono incompatibili con il 41 bis
Il 41 bis ulteriormente inasprito crea ulteriori aggravamenti della salute, soprattutto se il detenuto soffre di patologie. Ed è esattamente il caso di Dantese. Come si legge sempre nella memoria, egli è affetto dalla patologia del morbo di Graves, in cui viene auto-prodotto nell’organismo un anticorpo che agisce come l’ormone stimolante la tiroide. Tra le conseguenze di tale malattia, che può essere asintomatica all’inizio ma progressivamente peggiorativa, si possono verificare: la cd. Oftalmopatia oculare ovvero la protrusione del bulbo oculare con rigonfiamento delle palpebre, l’irritazione degli occhi e l’alterazione della visione, fino a poter arrecare, nei casi più gravi, un danneggiamento della cornea, con la risultante perdita della vista.Tale malattia è, appunto, del tutto incompatibile con il “super 41 bis” in quanto sussiste in tali luoghi una ulteriore riduzione di luce naturale che, già in condizioni normali di salute, comporta un peggioramento della vista, con ulteriore aggravamento nella situazione specifica del detenuto.
Disposto il trasferimento presso il 41 bis “normale”
Inoltre, come se non bastasse, la totale assenza di luce solare e l’impossibilità di goderne durante le ore di socialità e passeggio, ha portato il detenuto Dantese a soffrire di una grave carenza di Vitamina D, che - come sottolinea l’avvocato Viol -, è un nutriente prezioso per la salute delle ossa, potendo provocare rachitismo e osteomalacia, un disordine del metabolismo scheletrico che comporta fragilità ossea. Scientificamente, la causa principale di tale carenza è da rinvenire nella esposizione insufficiente alla luce solare. Questioni che il magistrato di sorveglianza del tribunale ha accolto l’istanza e ha disposto il trasferimento presso il 41 bis “normale”. Ma il Dap ha fatto reclamo al tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo ha rigettato, confermando che la detenzione di Dantese al “super 41 bis” non risulta essere giustificata dalle esigenze cautelati previste dalla legge e «dunque essa si traduce in una immotivata condizione di isolamento».