Così come ha sempre fatto in precedenza, Il Dubbio del 15 aprile ha dedicato attenzione al sempre delicato argomento della “geografia giudiziaria”, prendendo le mosse da più disegni di legge all’esame della commissione Giustizia del Senato, a cominciare dall’A.S. 2139 promosso dalla senatrice Felicia Gaudiano del M5S. Mi permetto brevi osservazioni – peraltro già riassunte in memoria del mio Ordine forense ai parlamentari interessati – per non altro titolo se non quello di aver approfondito come pochi il reticolo giudiziario italiano ed aver vissuto in prima persona da parlamentare il travaglio della revisione delle circoscrizioni del 2011-2012. L’intenzione della senatrice Gaudiano è assolutamente virtuosa e, mutato il clima culturale-politico, credo condivisa da molti attuali parlamentari di più schieramenti: prendere atto che il drastico e inesorabile “taglio” di 31 Tribunali, contemporaneamente a quello delle 220 Sezioni distaccate, non ha dato luogo ai mitici risparmi di spesa che venivano prospettati né ha migliorato, se non in pochi casi, la funzionalità della affannata macchina giudiziaria, mentre ha inferto un tremendo colpo a tante città e popolazioni, periferizzate sul piano istituzionale e sguarnite quanto a qualità e accessibilità del servizio fondamentale. Di qui la coraggiosa e positiva intenzione di promuovere la riattivazione di un certo numero di Tribunali con relative Procure, dettando criteri logistico-funzionali per la loro individuazione, integrativi di quelli stabiliti dalla legge delega 148/2011, utilizzati per i decreti attuativi 155 e 156/2012. Purtroppo lo strumento di una nuova legge delega di ampia portata, ipotizzato dalla proponente “in quanto l’esame parlamentare dovrebbe essere più semplice e snello”, è assolutamente sconsigliabile, così come hanno già efficacemente rilevato in discussione vari membri della cmmissione Giustizia, a cominciare dal presidente Ostellari. Quest’ultimo ha veracemente osservato che con la delega a raggio ampio il Parlamento, chiamato poi ad esprimere meri pareri di dimostrata scarsa incidenza sui decreti attuativi, perderebbe del tutto il controllo degli effetti. Non senza dire che la delega va assegnata ad un governo che nitidamente ne condivida movente e finalità (per esempio va dato atto che la rivalorizzazione della “giustizia prossimale” fu enunciata nel “Contratto di governo” M5S-Lega dopo le elezioni 2018). Oggi, per contro, verrebbe licenziata una delega, destinata ad essere attuata in tutt’altra legislatura e non sappiamo da quale governo! Ancor peggio, c’è il serio rischio che un Esecutivo presente o venturo, maneggiando a discrezione molti e assortiti “criteri”, utilizzi la delega per fini ed effetti largamente contrari a quelli auspicati dai promotori e comunque per aggravare la politica dei “tagli” del 2012, manomettendone invece quelli che furono gli interventi più sani in termini di riequilibrio e razionalizzazione. Il mio modesto ma non sprovveduto parere, con sincero rispetto delle singole proposte di legge (ve ne sono anche provenienti dai Consigli regionali) e soprattutto delle loro intenzioni, è pertanto sintetizzabile come segue. I) O si rimanda alla nuova imminente legislatura questo importante argomento (urgentissima è piuttosto un’ulteriore proroga per i quattro Tribunali abruzzesi a rischio); o va prima accertata la univoca e impegnativa intenzione del governo di deporre ogni volontà di nuove “chiusure” e assumere quella opposta di riattivazione ragionata di specifici presìdi circondariali soppressi. II) In tale ipotesi andrebbe elaborato, in comitato ristretto – ma con acquisizione di documentati pareri delle città e degli Ordini forensi, sia destinati ad incrementi sia a scorpori circondariali – un testo, non facile ma indispensabile, che individui le riattivazioni, risultanti da oggettivi parametri quantitativi, organizzativi e storico-culturali, conciliati con quelli logistici. III) Ove mai ci si “avventurasse” in una legge-delega, è da escludere la formula… suicida della generale “riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici”. Essa vi è già stata nel 2012 e non va riaperta se non per interventi esplicitamente e tassativamente rivolti alle ricostituzioni, con scanditi criteri del tipo: riattivazione di Tribunali soppressi, rispondenti a ben specificate condizioni logistiche e dimensioni funzionali quantificate già sussistenti ovvero ottenibili con aggiunzioni demografico-territoriali; intangibilità delle sedi e consistenze dei Tribunali che nel 2012 sono già risultati dalla “prioritaria linea di intervento” della legge 148/2011 e decr. lgsl. 155/2012 (riequilibrio territoriale, demografico e funzionale); possibilità di configurazione a polo circondariale integrato, civile e penale, di Tribunali soppressi e riattivabili, tra di loro o con altro finitimo sussistente dopo la revisione di cui al decr. lgsl. 155/2012. Il tutto, non dimentichiamolo, va percepito anche con sguardo lontano ad un futuro destino dei distretti d’Appello, per il quale parimenti occorre privilegiare il criterio del “riequilibrio” rispetto ad ogni ritornante pretesa accentrazionistica. *Già deputato e senatore delle commissioni Giustizia