Presunzione di legittima difesa no, nuova fattispecie di errore sì. Per ora il testo è stato solamente adottato dal comitato ristretto della commissione Giustizia alla Camera e verrà poi discusso in commissione la prossima settimana, ma già la minoranza è pronta a fare barricate.

Il testo base è quello proposto dal deputato del Pd, David Ermini, e contiene la modifica dell’articolo 59 del codice penale ( sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte del reato) che introduce una nuova fattispecie di errore: «La colpa dell’agente è sempre esclusa se l’errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto». In buona sostanza, viene introdotta una nuova causa di esclusione della pena: viene considerato “errore” incolpevole il reato commesso come conseguenza di “grave turbamento psichico” causato dalla persona contro cui si agisce.

Una norma che allarga lo spettro dell’errore, ma che non introduce alcuna forma di presunzione di legittima difesa, come invece prevedeva un testo proposto in commissione dalla Lega Nord. In particolare, i leghi- sti avevano depositato una proposta di legge che modificasse l’articolo 52 sulla legittima difesa, aggiungendo il comma «Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Una proposta, in pratica, che estenderebbe in modo significativo la legittima difesa. La Lega Nord ha anche fatto sapere che, se la commissione Giustizia deciderà di confermare la decisione del comitato ristretto sulla proposta Ermini, il relatore di minoranza Nicola Molteni si ritirerà.