Ridurre i tempi del processo non basta: l’efficienza non è nulla senza il rispetto delle garanzie, che non sarebbero pienamente garantite dalla riforma del processo penale attualmente sul tavolo della ministra Marta Cartabia. A sostenerlo è Giorgio Spangher, professore emerito di diritto processuale penale alla Sapienza. Professore, come valuta le proposte della Commissione Lattanzi? È una manovra molto ampia, che va vista complessivamente e alcuni aspetti, non secondari, sono ancora da delineare. Ci sono tre grumi: il processo, la prescrizione e il sistema sanzionatorio. Partiamo dalla prescrizione: la Commissione Lattanzi non sceglie, proponendo due alternative, una per la quale la prescrizione si ferma con l’esercizio dell’azione penale e poi fissa dei tempi per le varie fasi che vanno rispettati, pena l’estinzione del processo, e l’altra prevede la sospensione con la condanna di primo grado. A ciò si aggiunge un’opzione inedita di risarcimento o riduzione della pena, se il processo è di durata irragionevole. Questa parte dovrebbe essere approvata per legge, non per delega, in quanto l’attuazione di tutto il pacchetto, con la delega, è prevista tra un anno. E non è secondario, politicamente, scegliere la strada della delega o quella dell’approvazione, che consentirebbe di far entrare subito in vigore la parte relativa alla prescrizione. Passiamo al processo. La linea è sicuramente quella di decongestionare la fase delle indagini. Ci sono due strumenti: l’archiviazione “meritata” e l’estinzione delle contravvenzioni per adempimento della prestazione determinata da un organo accertatore, ovvero il pagamento di una sanzione amministrativa. In questo secondo caso è stata inserita nel testo della Commissione la proposta avanzata dall’Anm senza alcun ritocco. Con questi due strumenti non si comincia nemmeno a fare i processi. Ma poi c’è tutto il resto, con il rafforzamento del processo telematico e della partecipazione a distanza, che accelerano lo sviluppo del processo. Il che va bene, purché non si tratti di celebrare tutto a distanza. C’è, comunque, un tentativo molto forte di favorire l’uscita dal processo, con pene ritenute di vantaggio e che la parte può accettare, attraverso strumenti come mediazione, messa alla prova, tenuità del fatto. Una definizione processuale consensuale, insomma. In alcuni casi, evitando di impugnare il provvedimento si ottiene uno sconto ulteriore. Quali sono i problemi? Il primo aspetto di criticità è il rito davanti al giudice in composizione monocratica. Ci sono zone nebulose: non vengono individuati esattamente i reati che sarebbero privati dell’udienza preliminare e, dunque, a citazione diretta. La Commissione Lattanzi lascia giustamente il compito al legislatore. E la prima criticità di natura sistematica, già evidenziata, è quella dell’udienza pre dibattimentale, davanti a un giudice che sarà diverso da quello che poi farà il processo. Noi abbiamo delle regole di giudizio, che portano al dibattimento, già piuttosto forti - il pm non archivia quando ritiene che l’indagato va condannato, il giudice rinvia a giudizio per lo stesso motivo -, il giudice dell’udienza pre dibattimentale probabilmente avrò lo stesso parametro. Come farà il giudice successivo discostarsi dalla decisione del collega “della porta accanto”? Questa udienza è asistematica nella vicenda giudiziaria. La seconda criticità, che qui non viene risolta, è che la Commissione lascia libera la strada della monocraticità in appello, sulla scorta delle riforma francese, che consente l’assegnazione del giudizio d’appello ad un giudice monocratico, salva la facoltà delle parti di chiedere, e del giudice di disporre d’ufficio, la rimessione alla composizione collegiale. Ma che vuol dire? Il vero collo di bottiglia risulta essere il processo d’appello. Le soluzioni adottate la soddisfano? Il sistema crea la sua criticità nel momento in cui bisogna impugnare e qui sono state fatte delle scelte anche abbastanza radicali: il pm non impugna né la sentenza di condanna né il proscioglimento - e questo sarà un grosso problema, perché bisognerà vedere cosa ne pensano i magistrati -, la parte civile rimane fuori, l’imputato può impugnare per motivi tassativi. L’impressione è che tutto sommato il processo te lo devi giocare prima e che la fase delle impugnazioni sia residuale, considerando l’incentivo della possibilità di avere ulteriori sconti se non si fa opposizione al decreto penale di condanna e sconto di un sesto sulla pena in caso di abbreviato, già ridotta di un terzo. Il sistema pensato per il processo d’appello cartolare e anche per il ricorso in Cassazione mi lascia perplesso. E credo che questo sarà l’aspetto di criticità sul piano di sistema. Certo, semplifichiamo, sgonfiamo, però il giudizio d’appello ridimensionato in termini meramente camerali, parimenti al giudizio di Cassazione, forse è un aspetto critico. Nel complesso, la riduzione dei tempi auspicata dal governo è raggiungibile tramite questa riforma? Non credo. Perché per accelerare non basta decongestionare. La manovra dovrebbe essere accompagnata da un provvedimento soft, clemenziale, per partire senza la zavorra di tutti i numeri arretrati. Bisognerebbe anche intervenire sui carichi giudiziari e sulla distribuzione dei magistrati. Non basta parlare di numeri: il processo non deve essere breve, ma ragionevole. E ragionevole è un concetto relativo, che mette in relazione la complessità dello stesso con la sua durata. Quindi non è un numero calcolabile matematicamente, dipende da tantissime cose. La manovra complessiva, con l’informatizzazione e strumenti di decongestionamento, deflattivi e premiali aiuta, però non sta tutto qui. E poi attenzione: il processo deve essere giusto, non posso puntare sui tempi sacrificando le garanzie. In questo progetto di riforma il giusto processo non è all’ordine del giorno? No. C’è un riferimento alla formulazione dell’imputazione nell’udienza preliminare, ma è molto marginale. C’è scritto che l’imputazione deve calibrarsi sui dati probatori, evitando discorsi evanescenti. Ma non c’è niente sulle finestre di giurisdizione, sul controllo del giudice, su come si fa un vero esame incrociato. Si possono anche ridurre, sotto certi aspetti, le impugnazioni, ma a condizione che i percorsi precedenti siano fortemente garantiti. Quindi si è ragionato in termini puramente numerici. Sì, ma io capisco che un ministero o un governo debbano guardare i numeri, ma poi il singolo guarda il proprio processo. Si parla di ridurre del 25% i tempi, ma cosa vuol dire? Il processo accusatorio spalmava le garanzie lungo le fasi processuali, ma se si vogliono ridurre le fasi di controllo si devono accentuare le garanzie nelle fasi precedenti. Rischia di essere un peggioramento? Il problema è: risolte alcune cose, fino a che punto questa compressione delle garanzie nelle fasi delle impugnazioni garantisce un giusto processo? Siamo ancora nelle condizioni di richiedere la celebrazione dei giudizi d’appello e di Cassazione con la presenza delle parti evitando la cartolarizzazione e le udienze camerali. Questa è la vera criticità della riforma. Per il resto - trasformare le pene detentive in pene pecuniarie, le sanzioni alternative, l’archiviazione meritata - si può discutere. Ma perché sono scelte volontarie e quindi possono essere accettate. Ma quando faccio il processo, senza accedere alla premialità, allora ho diritto alle garanzie. E queste vanno conservate nelle indagini, attraverso il controllo del giudice, in dibattimento, attraverso l’esame incrociato e l’oralità e in appello attraverso la partecipazione degli avvocati. Mancano dei profili di garanzia nei vari segmenti. C’è un passaggio efficientista, ma questa non è l’unica cosa che serve.