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ADDETTI AI LAVORI IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI
C'è molta attesa tra gli operatori della giustizia per conoscere i decreti legislativi per l’attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». La predisposizione delle bozze degli schemi di articolato e delle relazioni illustrative sarebbe dovuta essere ultimata entro il 31 marzo 2022. Ma poi il 16 marzo era arrivata una proroga al 30 aprile per i gruppi di lavoro presieduti da Giorgio Lattanzi ( indagini e udienza preliminari), Ernesto Lupo ( giudizio di primo grado, processo in assenza) e Giovanni Canzio ( impugnazioni, amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca, diritto all’oblio degli indagati e degli imputati) e un'altra al 10 maggio per quelli presieduti da Luigi Gatta ( sistema sanzionatorio penale) e Adolfo Ceretti ( giustizia riparativa).
Come ha spiegato proprio il consigliere della ministra, il professor Gatta, in un articolo su Sistema Penale, «le deleghe di cui all’articolo 1 dovranno essere attuate dal Governo entro un anno dall’entrata in vigore della legge ( 19 ottobre 2022), con uno o più decreti legislativi. I relativi schemi dovranno essere trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, per un parere che dovrà essere reso entro sessanta giorni». Ma intanto avvocati e magistrati sono in fermento per avere qualche anticipazione.
Chiunque ha lavorato nei gruppi di lavoro ministeriali mantiene la massima riservatezza. E dovremmo aspettare ancora per avere testi ufficiali, forse anche un mese, perché l'ufficio legislativo di Via Arenula è impegnato in questi giorni in un controllo per verificare se tutti gli schemi di decreti legislativi sono in armonia tra di loro, essendo interconnesse le materie oggetto di deleghe. Lo scopo è quello di evitare incoerenze tra i vari elaborati. Lo aveva ribadito anche la ministra Cartabia: «La fase di attuazione di una delega legislativa è particolarmente rilevante; è nella scrittura dei decreti legislativi il lavoro più delicato da compiere con particolare attenzione, perché è lì che gli orientamenti vengono definiti in tutta la loro portata e concretezza». Tra gli aspetti di maggior interesse per l'avvocatura c'è quello che riguarda l'appello. La critica vincolata - che avrebbe trasformato il giudizio d'appello da secondo giudizio sul fatto a giudizio sull'atto, una equiparazione dal punto di vista tecnico al ricorso in Cassazione - era stata messa da parte. Ma si era dovuto pagare però un prezzo: con essa era sparito anche il divieto per il pm di appellare le sentenze di proscioglimento. Nonostante questo, in una intervista a questo giornale, il presidente dell'Unione Camere Penali Gian Domenico Caiazza aveva comunque espresso preoccupazione su questo tema: «La legge delega - ci aveva detto - prevede ' l'inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato'. Ci allarmano due espressioni: ' specificità dei motivi' e ' puntuale enunciazione'». Questo perché la prima è già stata inserita nella norma dalla riforma Orlando, quindi non se ne comprende la reiterazione; mentre la seconda locuzione può significare tutto ed il suo contrario». Il timore era quello che si volesse limitare il ricorso a uno strumento – il secondo grado di merito – che costituisce uno dei presidi della giustizia della decisione. Il presidente Canzio, parlando durante un evento, aveva replicato alle preoccupazione del leader dei penalisti: «Il legislatore della legge delega ha riprodotto testualmente la massima della Galtelli, sarà riportata praticamente in modo pedissequo - ne sono sicuro - in sede di decreti delegati. Ne approfitto per assicurare l'amico Caiazza che quella è la regola, la Galtelli sulla specificità, non ci sarà nessun tentativo di manipolazione». In attesa di conoscere il testo definitivo, e in base a quanto siamo riusciti ad apprendere da nostri fonti, possiamo dire che sarebbe scongiurato il pericolo di un limite all'appello. Infatti, una delle pochissime cose che filtra dal ministero è una certa rassicurazione sul fatto che non si è assolutamento forzato il perimetro della delega. Quindi, ad esempio, nessuna manifesta infondatezza. E nessun altro paletto che possa depotenziare le impugnazioni. Se verrà confermata questa direzione, il risultato sarà da ascrivere anche al serio contributo fornito dall'avvocatura nel gruppo di lavoro.