Sulle regole tecnico- operative del processo amministrativo telematico arriva l’ok del Garante della privacy. Il parere era stato richiesto dal presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, per stabilire se le linee guida per la trattazione orale delle cause, con la “presenza” dei difensori in collegamento telematico, siano o meno in linea con la normativa sulla privacy. Un’esigenza, quella delle udienze da remoto, condivisa dall’avvocatura e dalla magistratura amministrativa, per evitare la trattazione cartolare della causa a garanzia del contraddittorio e dei principi del giusto processo. Ma tale modalità richiede una disciplina di natura tecnica, al momento non prevista nemmeno dal regolamento del processo amministrativo telematico, già disciplinato nel 2016. Ed è proprio per colmare questa lacuna, dunque, che il Consiglio di Stato ha presentato uno schema di decreto, sottoposto al Garante della privacy Antonello Soro con lo scopo di verificare il rispetto delle garanzie. Soro parte dall’auspicio che, una volta cessata l’emergenza, le modalità da remoto possano essere gestite tramite l’adozione di una piattaforma “interna”, gestita dagli organi di Giustizia amministrativa o per lo meno sotto il loro stretto controllo. Allo stato attuale, infatti, l’utilizzo di Microsoft Teams, di proprietà di una società commerciale americana, non impedisce i flussi transfrontalieri interni od esterni all’Unione europea dei dati, a causa di un’applicazione unilaterale del Cloud Act, che consente alle autorità statunitensi di acquisire i dati informatici a prescindere dal posto dove questi dati si trovano. Una previsione in contrasto il diritto europeo ma non escludibile a priori, in assenza di un accordo specifico con gli Stati Uniti.

A tranquillizzare il Garante, dunque, il fatto che nel caso del processo amministrativo da remoto, secondo quanto riferito dal Consiglio di Stato, «in assenza di registrazione delle udienze e di scambi di messaggi su chat interna, il provider delle videoconferenze non acquisirebbe alcun dato personale al di fuori dei “metadati” della videconferenza ( identificativi per l’autenticazione coincidenti con gli indirizzi email, indirizzi Ip delle postazioni connesse, data e ora della connessione)». Per tale motivo, afferma il Garante, il ricorso a Microsoft Teams è condivisibile, anche perché le Camere di consiglio si svolgeranno in audioconferenza. Per quanto riguarda, invece, l’informativa sul trattamento dei dati personali, il Garante suggerisce di integrare la dichiarazione delle parti al momento del collegamento circa la segretezza dell’udienza, che non potrà essere ascoltata da soggetti non legittimati, anche con l’impegno ad evitare le registrazioni, in modo da «valorizzare anche la consapevolezza delle parti in ordine alle conseguenze sanzionatorie suscettibili di derivare da condotte scorrette». Inoltre, sul punto relativo al funzionamento dei sistemi, è necessario «adottare ogni opportuna iniziativa volta alla formazione del personale, con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative previste a protezione dei dati personali». Condivisa, infine, la previsione dell’anonimizzazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, con l’invito di di includere tra i dati da oscurare, alla luce della giurisprudenza della Cassazione e del Regolamento europeo, anche quelli relativi ai dati sulla salute, genetici e biometrici, «in ragione del bilanciamento che realizza tra diritto alla riservatezza delle parti private della controversia ed esigenze di informazione giuridica, nonché in senso più lato di pubblicità dell’attività giurisdizionale» .