«C’è un problema culturale: è come se la cultura della giurisdizione appartenesse solo ai pubblici ministeri e non agli avvocati». A tirare le somme è Renato Borzone, presidente della Camera penale di Roma dal 2002 al 2006, tra i partecipanti al convegno organizzato dalla Commissione “Merito, legittimità, spazio giuridico europeo” della Camera penale di Roma. L’argomento all’ordine del giorno è spinoso: l’abitudine, ormai diffusissima, di intercettare le conversazioni tra avvocato e assistito. E la conclusione è drammatica: sebbene sia vietato, lo si fa, in un nome di un pregiudizio che vuole l’avvocato corresponsabile del reato commesso dal proprio assistito. I casi sono ormai diversi, tre quelli attualmente all’analisi della Camera penale capitolina, come ha evidenziato in apertura il presidente Vincenzo Comi. Lo spunto di discussione viene da una sentenza della Cedu di dicembre 2020 (ne abbiamo parlato qui), che ha ribadito un principio che le norme interne già riconoscono, almeno da un punto di vista formale: le conversazioni tra avvocato e cliente sono inviolabili e tale inviolabilità è garanzia del diritto di difesa. La decisione, come ha evidenziato Comi, sottolinea l’obbligo di ogni Stato membro di dotarsi di una legislazione chiara a tutela del diritto di riservatezza di tali comunicazioni. In Italia la strada è tracciata dall'articolo 103 del codice di procedura penale, che stabilisce il divieto di violare il rapporto tra avvocato e cliente e la conseguente inutilizzabilità delle conversazioni segrete, esclusi i casi previsti dalla legge. «Purtroppo, a fronte di una normativa inequivocabile - ha commentato Comi - ci troviamo periodicamente di fronte a casi di captazione di conversazioni tra avvocato e assistito». L’ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, aveva provato a tracciare una linea, fornendo alla polizia giudiziaria alcune regole di comportamento, come l’interruzione della captazione nei casi in cui al telefono ci fossere un indagato e il suo avvocato. Una buona via di mezzo, per i partecipanti, un «contentino», per Borzone. Ma il vero rimedio richiesto dai penalisti è l’attivazione di un vero e proprio sistema che blocchi la registrazione delle comunicazioni tra difensore e assistito, una sorta di “blacklist” che censuri in automatico, una volta formalizzata la nomina del difensore, i numeri forniti dall’avvocato. Insomma, una «radicale riservatezza» che, assicurano i penalisti, non mira ad un privilegio, ma alla tutela del «diritto di difesa».  

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  Il primo problema, ha evidenziato Eugenio Albamonte, ex presidente dell’Anm, e attuale Segretario generale di Area Democratica per la Giustizia, è «di prassi». «Innanzitutto è un problema di deontologia, di serietà e di correttezza dell’operato del pubblico ministero e della polizia giudiziaria e questo è un problema innanzitutto culturale, rispetto al quale poco vale un eventuale rafforzamento del quadro normativo di riferimento, con maggiori tutele per interrompere eventuali cattivi costumi. E tuttavia, però, i cattivi costumi vanno ovviamente opportunamente sanzionati, su tutti i piani», ha sottolineato. Il secondo profilo è quello relativo ai valori costituzionali e la forme più «rigorose» di tutela, cioè la distruzione immediata del materiale intercettato, «previsione non normativa, ma giurisprudenziale e ha richiesto una pronuncia della Corte Costituzionale, nella nota vicenda delle intercettazioni relative a Giorgio Napolitano», ha spiegato. Il terzo problema è stabilire un percorso differente e alternativo in relazione alla sottoponibilità a pieno diritto del difensore a attività di indagine e ciò per spazzare il campo da sospetti di ricerca di «spazi di immunità». Una normazione che preveda il blocco immediato delle intercettazioni relative al colloquio avvocato-assistito, in ogni caso, «potrebbe essere un valido presidio», ha spiegato Albamonte. La sentenza Cedu, ha sottolineato Costantino De Robbio, componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, ribadisce principi «indiscutibili». «In Italia l'articolo 103 è una norma chiara, completa e che apparentemente non si presta ad abusi - ha affermato De Robbio -. Non è ammessa nessuna richiesta di intercettazione delle conversazioni tra difensore e assistito e io, da giudice, non la accoglierei». Ma nei casi in cui ciò avviene in maniera involontaria, «la norma prevede che non si debbano neanche scrivere». Il pericolo, però, esiste, a causa della difficoltà, da parte della polizia giudiziaria, di ascoltare le intercettazioni in tempo reale. E la “black list”, se può funzionare per le telefonate, non vale per le intercettazioni ambientali.  

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  Il vero problema, ha evidenziato Giuliano Dominici, responsabile dell'Osservatorio Cassazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane, è l’indebita conoscenza che l'intercettazione consente al pubblico ministero circa le scelte processuali e le strategie difensive. Poco risolve, ha affermato, la distruzione, ex post, di quelle conversazioni se la strategia, intanto, è stata svelata. Ma la sentenza Cedu fornisce uno spunto, l’introduzione di una figura terza - l’incaricato al filtraggio - che potrebbe prevenire questo male. «Il fatto è che in Italia tale figura non esiste», ha però evidenziato. L’utilizzabilità processuale è, dunque, l’ultimo dei problemi, ha sottolineato Borzone. Che ha definito «inquietante» l’interpretazione fornita dalla Cassazione. «Ciò che emerge è che non vi è un divieto assoluto di conoscenza ex ante delle conversazioni tra l'avvocato e il proprio assistito, ma secondo alcune sentenze la prescrizione del 103 implicherebbe, in contrasto anche con la lettera della norma, una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta una inutilizzabilità delle risultanze». Insomma, una autorizzazione all’ascolto che troverebbe la sua giustificazione, secondo Borzone, in una asserita diversità culturale: «Il concetto è che tu, avvocato, sei un tipo sospetto». Insomma, una concezione paternalistica e autoritaria del diritto. «Ci sono due diverse visioni della giurisdizione e del diritto - ha concluso -. Al di là delle norme, dovremmo riflettere su queste due concezioni di politica giudiziaria».