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Dunque, ci sarà il referendum sulla separazione delle funzioni fra magistrati! Finalmente la comunità civile (il cosiddetto “popolo sovrano”) si potrà esprimere sul tema principale alla base del funzionamento della giustizia penale. E dal momento che tutte le disposizioni che riguardano l’amministrazione della giustizia hanno e devono avere come fine ultimo quello di assicurare ai consociati (e solo a loro) un buon prodotto, finalmente proprio loro potranno direttamente decidere su questo tema fondamentale. Così facendo si smuovono le acque e si chiede ai cittadini di essere arbitri del loro futuro. Dico questo perché, allo stato, senza toccare i princìpi e le norme costituzionali, si potrà finalmente chiarire se la popolazione vuole o meno essere giudicata da un giudice indipendente e terzo, all’esito di un contraddittorio fra parti che contendono fra loro liberamente e ad armi pari, e che – anche all’apparenza – godono di pari considerazione da parte di un Giudice. Una tale auspicabile situazione potrà dunque essere immediatamente raggiunta, evitandosi ambigui rapporti di colleganza fra giudice e pm, e ponendosi così le basi per la grande e successiva riforma della “separazione delle carriere”, col corollario della creazione di separati organi di autogoverno (due distinti CSM) fra giudici e pm, da attuarsi con riforma costituzionale. Ma quella attuale, con questo referendum, è la partenza. E non tragga in inganno la circostanza che l’attuale legislazione limita a quattro il passaggio dalle funzioni di pm a quelle di giudice (e viceversa); e che il progetto di riforma del Governo vorrebbe limitare solo a due volte la possibilità di un tale passaggio. Infatti, a parte la circostanza che la normativa sul passaggio di funzioni (d.lgs. 160/2006) è sempre stata sostanzialmente disattesa (fino a quando – solo nel 2019!- si è fatto notare che la previsione normativa richiede l’istituzione di un “previo corso” di qualificazione professionale per gli aspiranti al passaggio), a parte ciò, è chiaro che potendosi - anche solo due volte – passare da una funzione all’altra, si radica sempre più l’opinione di essere parte di un unico corpo, di essere tutti veri e propri colleghi, e così di essere su un livello diverso da quello dell’altra parte, l’avvocato difensore, che la Costituzione invece vuole del tutto paritaria (art. 111, 2° comma). Sul punto certo influisce la derivazione storica e normativa del nostro processo penale, e della nostra magistratura, organizzata secondo le regole e nella cultura del processo inquisitorio. Prova ne sia che anche nell’odierno linguaggio mediatico si usa spesso il termine “giudice” per indicare un “pubblico ministero”; prova ne sia che per giustificare l’attuale situazione si fa sempre ricorso all’ossimoro del p.m. come “parte imparziale”; in realtà vera e propria “contraddizione in termini”, perché – almeno fino a quando il linguaggio convenzionale sarà quello attualmente usato in Italia – la Parte, per definizione, non può essere Imparziale (salvo che non si voglia arrivare alla dignità del “dogma” che, appunto, insegna l’ “uno e trino”). Varie argomentazioni vengono poi costantemente proposte per uscire da questa vera e propria impasse. Fra queste: l’articolo 358 c.p.p., la cultura della giurisdizione, la tesi di un pm che sarebbe così soggetto all’esecutivo. Orbene: che il pm, d’ufficio, svolge e promuove accertamenti a favore dell’indagato, è ipotesi favolistica che, credo, non si è mai realizzata nella realtà (così come, purtroppo, recenti avvenimenti giudiziari stanno a dimostrare); che il pm, se separato dal giudice, perderebbe la cultura delle giurisdizione, è affermazione suggestiva che in realtà non significa alcunchè: la “giurisdizione”, tecnicamente, è infatti propria e appartiene ai soli giudici; non si vede come, e perché, un pm potrebbe, o dovrebbe, ius dicere; quella che in realtà rileva è la cultura della legalità (art. 25 Costituzione), che deve investire tutti i diversi ruoli assegnati alle parti nel processo: la cultura della corretta accusa, della appropriata difesa, della giurisdizione da parte del giudice; tutte manifestazioni accomunate nell’ambito della cultura della legalità espressa dalla Costituzione. Che poi il pm, separato dal giudice, diverrebbe sottoposto all’esecutivo è circostanza che, per essere evitata, basta che non sia preveduta (così come del resto è oggi) da specifiche disposizioni. In realtà la “confusione” tra pm e giudici, al di là dei possibili passaggi da una funzione all’altra, comporta diversi risultati non in linea con le previsioni costituzionali. Pubblici ministeri che “valutano” la professionalità dei giudici; che ne determinano gli incarichi; che ne gestiscono la carriera e via dicendo. Laddove l’altra parte del processo – il difensore – non può certo interferire in tutto ciò; così non consentendosi la realizzazione del giusto processo, art. 111 della Costituzione (e non si fraintenda col fatto che partecipano al CSM anche professori universitari e avvocati; costoro infatti rappresentano, in quel Consiglio, la società civile, e non una categoria di parti processuali, così come invece accade per i pm e i giudici che rappresentano proprio le loro categorie). Va del resto sottolineato che il contesto legislativo e costituzionale è assolutamente orientato alla diversificazione di funzioni: il pm è parte, titolare della doverosa azione penale; non può essere ricusato; opera nella tensione dialettica con la difesa. Il giudice è terzo, imparziale perché non parte, estraneo alla dialettica fra accusa e difesa, sottoposto solo (e solo lui) alla legge (art. 101 Costituzione). Come più di una volta si è detto negli scritti delle Camere Penali: “il giudice collega dell’accusatore è tecnicamente inattendibile per la giurisdizione e, come immagine, non credibile per l’imputato e per la società”. Bene, dunque, la celebrazione di questo referendum che consentirà al “popolo sovrano” di esprimersi su una tale fondamentale questione. All’esito auspicabilmente positivo di un tale referendum, si potrà poi mettere mano, anche solo con normative secondarie, a strutturare l’attuale CSM in modo tale che non vi siano più confusioni procedimentali fra le due categorie, fra loro ben definite e distinte per funzioni. Ciò in attesa – come sopra detto – della necessaria grande riforma della vera e propria separazione delle carriere.