La condanna per il reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” non può determinare automaticamente “l’incapacità ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni”. Lo ha deciso ieri la Corte costituzionale con la sentenza 178, relatore il vicepresidente Giuliano Amato, dichiarando illegittimo un articolo del dl numero 113 del 2018.

Il reato in questione non è “di per sé, indice di appartenenza a un’organizzazione criminale”. E questo in quanto, a differenza di altre fattispecie penalmente rilevanti, “non ha natura associativa, non richiede la presenza di un’organizzazione ed è punito con pene più lievi”. Il divieto di avere rapporti con le pubbliche amministrazioni era una misura “sproporzionata” rispetto al contrasto all’attività mafiosa e avrebbe provocato danni elevati alla libertà di iniziativa economica.

La disposizione era contenuta nel “decreto sicurezza“, fortemente voluto dall'allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il testo, su cui era stata posta la fiducia, era stato molto dibattuto e aveva attirato le critiche anche di diversi esponenti della maggioranza appartenenti al Movimento 5 Stelle. Immigrazione, sicurezza pubblica, organizzazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata erano gli elementi principali del provvedimento.

E sempre la Corte Costituzionale ha stabilito ieri che non è fondata la questione di legittimità costituzionale la norma che non consente di valutare, ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, l’insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell’immissione nei ruoli della scuola statale. La legge, scrive ancora Amato, ' ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia quanto all’offerta didattica sia quanto al valore dei titoli di studio'. Ciò non ha però portato alla completa equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti di tali scuole a quello dei docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato. Infatti, la mancanza di selezioni concorsuali nelle scuole private non consente di tenere conto dei principi che, in base all’articolo 97 della Costituzione, devono informare l’attività delle amministrazioni pubbliche.

D’altra parte, sottolinea la Corte costituzionale ' il margine di discrezionalità delle scuole paritarie nella selezione dei propri insegnanti garantisce la loro autonomia e libertà nel dotarsi di personale connotato da un’impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il loro progetto formativo'.