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Corte costituzionale
Una sentenza esemplare. Sull’accesso alla giustizia come garanzia essenziale per i cittadini, a cominciare dai non abbienti. È il principio evocato dalla pronuncia, depositata ieri, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato «là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo». Lo si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Consulta, che illustra in tutte le sue motivazioni una decisione importante per il diritto alla tutela assicurata dall’avvocato, anche quando riconoscere a tutti tale diritto pesa sull’«equilibrio di bilancio». Esigenza che «recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità». È lo Stato a doversi fare carico delle spese legali per i non abbienti non solo nel processo ma anche nella mediazione obbligatoria perché, ricorda la Corte, si tratta «di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa», appunto. Redattore della sentenza (n. 10 del 2022) è il giudice Luca Antonini. L’attuale disciplina è dunque «irragionevole e lesiva del dritto di difesa». Più precisamente l’incostituzionalità riguarda gli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002. Nella sentenza si spiega che è irragionevole imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite: ciò, secondo il giudice delle leggi, potrebbe indurre a non raggiungere, strumentalmente, l’accordo in fase di mediazione per rivolgersi al giudice al solo scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. Il che vanifica le finalità deflattive della mediazione obbligatoria. Non solo. A giudizio della Corte, è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l’esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia precisa che quando una “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”. I sacrifici di bilancio devono essere compiuti in altro modo: secondo la Corte costituzionale, «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il valore della decisione è tanto più alto perché interviene in una fase in cui il Pnrr tende ad anteporre le ragioni dell’efficienza anche nel sistema giudiziario, col rischio di sacrificare la centralità della persona.