E' illegittimo sottoporre alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e alla misura di prevenzione della confisca dei beni le persone che "debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi". E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 24 (relatore Francesco Viganò), che sottolinea come, in particolare, l'espressione "traffici delittuosi" non sia "in grado di indicare con sufficiente precisione quali comportamenti criminosi possano dar luogo all'applicazione della sorveglianza speciale o della confisca dei beni. Ne consegue la violazione del principio di legalità, che esige che ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell'individuo si fondi su di una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione". In sostanza, la Corte ha condiviso la valutazione di eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni censurate, già espressa due anni fa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia De Tommaso contro Italia. La Corte ha ritenuto invece "sufficientemente precise", e dunque conformi al principio di legalità, le disposizioni che consentono di applicare le stesse misure a chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.   Secondo la giurisprudenza più recente, le misure in questione possono essere applicate solo a chi, sulla base di precisi elementi di fatto, si può ritenere che abbia commesso, in un significativo arco temporale, delitti fonte di profitti che abbiano costituito il suo unico reddito, o quanto meno una componente significativa del reddito. Tutti questi elementi devono dunque essere dimostrati dal pubblico ministero o dall'autorità di polizia nel procedimento di prevenzione affinché il Tribunale possa applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o la confisca dei beni presumibilmente acquistati grazie alle attività delittuose e dei quali il soggetto non possa giustificare l'origine lecita. La Corte ha precisato che la sentenza non tocca le norme che consentono di applicare misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di delitti di mafia, terrorismo, violazioni della disciplina sulle armi, violenza sportiva, corruzione e atti persecutori.