Via libera della Corte di Cassazione alla stepchild adoption, perchè nel caso in esame «realizza il preminente interesse del minore». Con la pronuncia di ieri, la Suprema Corte respinto il ricorso del procuratore generale e confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che accoglieva la domanda di adozione di una bambina da parte della compagna e convivente della madre biologica. «Questa decisione radica un orientamento autorevole e, da oggi, le famiglie arcobaleno potranno adire alle corti di merito di tutta Italia con la ragionevole aspettativa di vederlo confermato, anche se la certezza può essere data solo da una previsione di legge», ha spiegato Angelo Schillaci, ricercatore in diritto pubblico comparato all’Università la Sapienza e autore di numerose pubblicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali e diritti civili delle persone e delle famiglie LGBT. La Cassazione, nel confermare l’adozione per la coppia di donne omosessuali, ha specificato che questa può essere ammessa «semprechè, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore». In buona sostanza non esiste un meccanismo automatico, ma l’adozione è subordinata alla verifica dell’interesse del bambino, valutato caso per caso. Un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza europea, che i giudici della I Sezione hanno mutuato dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani, che considera preminente in tutti i casi di adozione il “best interest” del minore.NATURA DISCRIMINATORIANelle motivazioni della sentenza, gli ermellini hanno definito «inammissibile» e «di natura discriminatoria», il caso in cui i giudici di merito diano una valutazione negativa all’adozione, fondandola «esclusivamente sull’orientamento sessuale della madre del minore e della richiedente l’adozione». Principio non è nuovo alla Corte, che già in una sentenza del 2013 aveva aderito a questo orientamento. «La posizione dei giudici considera necessario dimostrare che l’orientamento sessuale della coppia sia di fatto e concretamente ostativo all’interesse del minore ad una crescita armoniosa. E’ dunque discriminatorio considerare de facto ostativo il fatto che i genitori siano omosessuali», ha spiegato Schillaci. Elemento innovativo della sentenza è l’attestazione del «principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all’interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che ci sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione». Una considerazione, questa, che consente la protezione anche delle relazioni familiari di fatto.IL DDL CIRINNA'La Cassazione, infine, cita anche il ddl Cirinnà sulle unioni civili. I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che«la legge "entrata in vigore il 5 giugno 2016 non si applica, ratione temporis ed in mancanza di disciplina transitoria, alla fattispecie dedotta in giudizio». Tuttavia, ha sottolineato Schillaci, «la Cirinnà è importante anche per la stepchild adoption, perchè si può immaginare che l’esistenza di un legame di coppia tutelato con l’unione civile possa essere valutato positivamente come elemento di stabilità familiare dai giudici di merito, ogni volta che si troveranno, in futuro, a dover decidere su casi di adozione, considerato che l’interesse preminente è quello del minore».