La Cassazione è intervenuta sul mandato di arresto europeo, dando, di fatto, il via libera all’estradizione in Inghilterra per essere processato. Parliamo di Simone Mastrelli, l’italiano coinvolto in incidenti sportivi a Liverpool prima di una partita di calcio. Le pene previste che gli potrebbero spettare sono più lievi in Gran Bretagna rispetto a quelle italiane, ma il clima inglese è caldo per Mastrelli: gli investigatori inglesi sono convinti che anche lui abbia picchiato Sean Cox - il supporter irlandese dei Reds pestato fuori dall’Anfield Stadium durante gli scontri fra ultrà rivali-, il quale è rimasto in coma alcune settimane e sottoposto a riabilitazione in un centro specializzato irlandese.

Per la Cassazione non c’è stata nessuna violazione del principio della doppia incriminazione se la richiesta di consegna, in base decisione quadro n. 2002/ 584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con legge n. 69/ 2005, viene posta in relazione a fatti non coperti dall’identica norma incriminatrice. La Corte accoglie quindi la richiesta del mandato di cattura europeo per le lesioni ma non ritenendo sussistente il principio della “doppia incriminabilità”, non accogliendo però l’ulteriore richiesta dell’Autorità inglese in merito alla ' violazione della normativa a tutela della correttezza delle manifestazioni sportive', perché il reato non esiste nel nostro ordinamento.

Primo tra tutti, la Corte di Cassazione ha dovuto decidere sull’istanza di differimento del processo, formalizzata dal difensore, in relazione a un possibile deficit di garanzie legate alla ' Brexit”, nonché relativamente alla permanenza in vigore, per il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, della normativa in merito alla decisione quadro sul mandato europeo, quanto di quella relativa alle conseguenti procedure di consegna fra gli Stati membri. Per la Cassazione la questione sollevata «non riveste fondamento perché allo stato, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord fanno parte a pieno titolo dell'Unione Europa, onde le garanzie previste dalle succitate decisioni quadro sono pienamente operanti». Inoltre la Cassazione ha osservato che, in merito all’eventuale sospensione delle garanzie processuali contestate dalla difesa, comunque «rimangono fermi gli impegni che ha assunto lo stato britannico - peraltro Paese della Cedu, con il correlato e generale apparato di tutele, non avendo a tal fine alcuna incidenza la sua fuoriuscita dall'Unione - impegni che, pertanto, rimangono pienamente operanti nella fattispecie, quali che siano le vicissitudini susseguenti».

La suprema corte, nella sentenza ha poi trattato i motivi dei ricorsi di entrambi le parti: l’uno del Procuratore Generale e l’altro del difensore di Mastrelli. Quest’ultimo lamentava l’assenza di ulteriori informazioni raccolte presso l’Autorità Giudiziaria inglese, nonostante appunto, non solo mancasse il provvedimento restrittivo, ma, ai fini della prova dei gravi indizi, questo stesso provvedimento fosse stato sostituito con una relazione sui fatti accompagnata dall’identificazione del cittadino italiano - quale responsabile dell’accoltellamento avvenuto da soggetto travisato- attraverso persone che non erano delle forze dell'ordine italiane ( uniche che per la difesa potevano vantare un’approfondita conoscenza dei soggetti gravitanti nel panorama dei sostenitori giallorossi), bensì appartenente alla Polizia britannica, la quale aveva già aveva sbagliato in altra identificazione del correo. Ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, deducendo che «è principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte in materia, che la consegna richiesta dall'Autorità giudiziaria dello Stato membro e` preclusa solo allorché ´ il mandato, ovvero la documentazione trasmessa, non consentano l'indicazione precisa del provvedimento restrittivo della libertà personale su cui si basa l'istanza». Non solo, la Cassazione ha anche specificato che il controllo dei giudici italiani può in linea di massima avvenire anche attraverso una documentazione diversa e comunque trasmessa dallo Stato membro: unico limite, che il mandato «sia fondato su un quadro indiziario che l’autorità richiedente abbia ritenuto attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna». In definitiva, per la Corte, non serve il provvedimento restrittivo per accettare la richiesta di consegna.