Stop alla pubblicazione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ad imporlo, come riporta la newsletter dellAutorità, è Il Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad un quotidiano on line lulteriore diffusione del documento, pubblicato in forma integrale a corredo di un articolo riguardante le indagini stesse. Il documento, contenente dati e informazioni sensibili non utili ai fini del diritto di cronaca, è stato pubblicando in violazione al regime di pubblicazione degli atti del procedimento, sancito dal codice di procedura penale. Lintervento dellAutorità ha preso avvio dai reclami e dalla segnalazione di numerosi avvocati, sottoposti a indagini in quel procedimento, che lamentavano una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali a proposito della pubblicazione su quella testata on line di vari articoli contenenti informazioni eccedenti che li riguardavano. I professionisti lamentavano, in particolare, di aver appreso dellindagine nei loro confronti dalla lettura degli articoli e contestavano la pubblicazione dei capi di imputazione e del fascicolo prima che lavviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato notificato. Secondo gli avvocati, inoltre, la diffusione dei loro nomi, e di altri dati personali, oltre a violare il principio di essenzialità dellinformazione sarebbe stato lesivo della loro reputazione e della loro dignità professionale e morale. Dal canto suo, il responsabile della testata online ha sostenuto di aver rispettato i criteri e i limiti del diritto di cronaca. Lavviso di conclusione delle indagini era stato pubblicato in allegato alla replica ad una lettera di uno degli indagati, a seguito della pubblicazione di articoli sullindagine stessa. LAutorità ha ribadito che «la pubblicazione dei dati identificativi di persone indagate non è preclusa dal nostro ordinamento e che, ove la testata si limiti a dare una notizia di interesse pubblico, come certamente è quella in esame, anche riportando i nominativi dei presunti responsabili, non viola i limiti del diritto di cronaca. Una diversa valutazione aggiunge richiede invece la diffusione integrale dellavviso di conclusione delle indagini, nel quale accanto a ciascuno dei nomi degli avvocati indagati compaiono lindirizzo dellabitazione, il numero di telefono dello studio e, in alcuni casi, anche il numero di cellulare. Tali dati sono eccedenti rispetto allesigenza di informare su un fatto di interesse pubblico». La diffusione dellavviso, inoltre, sarebbe avvenuta anche in violazione del regime di pubblicità degli atti di indagine stabilito dal codice di procedura penale, «essendo stato pubblicato prima che il pubblico ministero avesse deciso in ordine allesercizio dellazione penale». Per il Garante, dunque, la diffusione dellavviso di conclusione delle indagini sarebbe stata illegittima e si trova ancora on line dopo più di un anno dalla sua pubblicazione, motivo per cui è stata ordinata la rimozione del documento.