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processo tributario
Prima ancora di essere stata esaminata dal Parlamento, ha suscitato qualche perplessità la proposta di legge (AC 3593) “Introduzione dell’articolo 5- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria”, presentata dai parlamentari del Movimento 5 Stelle Vita Martinciglio, Valentina D’Orso, Azzurra Pia Maria Cancelleri, Roberto Cataldi, Virginia Villani. La proposta, depositata alla Camera dei Deputati il 5 maggio 2022, è stata assegnata alla VI Commissione Finanze in sede referente il 31 maggio scorso.
Va in primo luogo osservato che questa disposizione viene proposta negli stessi giorni del progetto di riforma della giustizia tributaria, approvato il 17 maggio scorso dal governo, e formalizzato con un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (AS 2636), che è stato presentato al Senato il 1° giugno, ma non ancora assegnato ad una commissione parlamentare.
L’AC 3593 intende integrare la legge 212/ 2000, nota come Statuto dei diritti del contribuente, con un art. 5- bis, il quale prevede che il ministero dell’Economia predisponga, nel proprio sito internet istituzionale, una piattaforma telematica contenente gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza tributaria, consultabile in modo gratuito da tutti i contribuenti, al fine di avere un’idea del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dalle pubbliche amministrazioni a cui spettano imposte e tasse, il tutto per la finalità di ridurre il contenzioso in materia tributaria.
«Si tratta di un’idea che presenta qualche elemento di debolezza - dichiara Giandiego Monteleone, direttore editoriale della testata on line Avvocati, oltre che avvocato tributarista - . Il primo problema è dato dal fatto che la piattaforma verrà gestita da un soggetto, il ministero dell’Economia, che costituisce, attraverso le sue Agenzie delle Entrate e delle Entrate- Riscossione, una controparte per le vertenze in materia tributaria, presentate dai cittadini che si ritengono lesi dalle decisioni di tali amministrazioni.
Non bisogna infatti dimenticare che, almeno fino a quando la riforma della giustizia tributaria presentata dal governo non diventerà legge, i magistrati tributari, che sono onorari, sono nominati e pagati dal ministero dell’Economia, facendo quindi venire meno il principio di terzietà, che dovrebbe presiedere qualsiasi settore della giustizia, inclusa quella tributaria».
La riforma della giustizia tributaria (AS 2636) prevede, infatti, la professionalizzazione dei magistrati tributari, con lo scopo di assicurarne indipendenza e terzietà rispetto a una delle parti dei contenziosi, che sono sempre pubbliche amministrazioni. Va però detto che il mantenimento della gestione e dell’organizzazione della giustizia tributaria sotto il controllo del ministero dell’Economia costituisce un potenziale rischio per la terzietà, come è stato evidenziato in queste pagine in un articolo del 20 maggio scorso.
La gestione della piattaforma da parte di una delle controparti delle cause non è però l’unico elemento di criticità della proposta di legge, come sottolinea Monteleone: «Il fatto che la banca dati debba contenere solo gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza tributaria appare essere una scelta criticabile, sia perché non è detto che interpretazioni minoritarie siano sbagliate, sia poiché in questo modo di fatto si blocca l’evoluzione della giurisprudenza, che per sua natura cambia nel corso del tempo, senza contare che si rischia che i giudici stessi si appiattiscano su interpretazioni vantaggiose per gli enti impositori».
Ma per la prima firmataria della proposta di legge, Vita Martinciglio, quello che per il momento conta è l’introduzione del principio della giustizia predittiva, per poi aggiungere: «Nulla impedisce di migliorare il testo durante l’esame parlamentare, e io stessa preferirei che la banca dati fosse gestita dalla Presidenza del Consiglio, o dal Garante del contribuente, ma la norma non può che innestarsi sull’attuale ordinamento, che vede il Ministero dell’Economia come gestore della giustizia tributaria. Per quanto riguarda la limitazione all’orientamento prevalente, bisogna ricordare che la banca dati non è diretta ai giudici, ma solo agli utenti, ossia contribuenti e loro avvocati, per cui conoscere in anticipo quella che sarà probabilmente la decisione presa dai giudici è utile ai fini della valutazione dell’opportunità della vertenza. In questa ottica il principio della giustizia predittiva potrebbe applicarsi anche in altri settori del diritto, e si potrebbe prendere spunto dall’esperienza di altri paesi, dove essa già esiste, o anche da alcune esperienze sviluppatesi in Italia, come quella della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa».