La “legge Pinto”, che disciplina il diritto a un'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo, andrebbe esteso anche alle indagini preliminari, nel caso in cui la parte lesa abbia esercitato almeno uno dei diritti procedurali previsti dal codice di procedura penale in caso di durata eccessiva. È quanto contesta il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa all’Italia, bacchettata per l’inerzia nell’applicazione della legge Pinto. Insomma: il nostro Paese è lento anche quando si tratta di risarcire le lentezze del sistema giustizia. Lentezze che pesano sulla vita delle persone, a volte distruggendola per sempre. Il comitato ha chiesto così alle autorità italiane di agire con rapidità e fornire informazioni su quanto fatto non oltre il 31 marzo prossimo. Pur apprezzando «gli sforzi delle autorità italiane» per garantire una durata ragionevole delle indagini preliminari e dei procedimenti amministrativi, il comitato ne critica comunque l’effettiva capacità di affrontare le questioni sollevate dalle sentenze Cedu relative ai risarcimenti per irragionevole durata del processo. Esprimendo «profondo rammarico» per il fatto che non siano state fornite «informazioni pertinenti e complete sulle questioni evidenziate dal Comitato nella sua decisione del settembre 2019», relativa alle restrizioni della normativa del 2012, ovvero l'esclusione di procedimenti di durata pari o inferiore a sei anni e il tetto al risarcimento, l'inefficacia della legge “Pinto” nell'ambito del procedimento giudiziario amministrativo e, appunto, l'impossibilità di applicarla alle indagini preliminari troppo lunghe. Un problema, questo, al quale il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha tentato di porre rimedio con un ddl di riforma del processo penale che prevede l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine realizzati a termini già scaduti. Se, per il comitato, è positivo il tentativo dell’Italia di ridurre la durata della fase delle indagini preliminari per mitigare gli effetti della prescrizione, dall’altro la legge “Pinto” non consente ancora a una parte lesa di essere risarcita in caso la giustizia lumaca riguardi la fase d’indagine. Una situazione in conflitto con la sentenza Arnoldi pronunciata dalla Cedu - che aveva valutato come irragionevole durata proprio quella relativa alle indagini preliminari, durate sette anni - e deve essere affrontata rapidamente. Che la nostra giustizia non piaccia agli osservatori esterni è un fatto noto: secondo il “Global competitiveness index”, infatti, l’Italia si colloca al 130esimo posto su 141 Paesi censiti per capacità di «risolvere le controversie» ed al 126esimo posto per «efficienza del sistema legale in caso di contestazioni sulla normativa». Un altro studio, elaborato dalla commissione del Consiglio d’Europa specializzata nella valutazione dei sistemi giudiziari (Cepej), pone l’Italia al 35esimo su 42 paesi monitorati per efficienza del sistema giudiziario. Un rapporto dal quale si evince che In Italia il tempo medio per arrivare a una sentenza in primo grado in un processo penale, nel 2018, è stato il più elevato d’Europa: 361 giorni contro una media di 144 giorni. Il comitato ha dunque sottolineato l'importanza di garantire l'efficace funzionamento della legge "Pinto" e di impedire un nuovo flusso di ricorsi ripetitivi alla Corte derivanti da carenze interne al sistema giudiziario italiano, invitando ancora una volta le autorità ad affrontare rapidamente le questioni in sospeso. Anche in tal senso viene criticata la disposizione che esclude qualsiasi possibilità, a livello nazionale, di presentare reclamo per procedimenti della durata di sei anni o meno, in quanto ciò incoraggerebbe i ricorrenti a portare i loro casi direttamente alla Corte europea. Altrettanto problematica è la previsione secondo cui il risarcimento non può superare il valore in gioco nella causa principale, in quanto la Cedu considera la somma in gioco come uno degli elementi di valutazione del risarcimento per eccessiva durata del processo. Sono diverse le richieste formulate dall’Europa all’Italia in tema di eccessiva durata dei processi. In primo luogo, si chiede la riduzione della durata media dei procedimenti civili in primo grado e dell'arretrato di cause civili pendenti da più di tre anni prima di arrivare a giudizio. «I risultati devono essere consolidati nel contesto degli sforzi generali per affrontare l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi ai tribunali civili - afferma il comitato - e attraverso la risoluzione delle questioni in sospeso relative al rimedio compensativo introdotto dalla legge "Pinto" nel 2001». Tra le quali una rimozione del limite di budget disponibile, che dunque renderebbe impraticabile l’applicazione della norma. Ma la durata eccessiva riguarda anche i processi penali e amministrativi.   **Il giorno 4 dicembre abbiamo pubblicato sul sito de Il Dubbio l'articolo "Giustizia lumaca, l'Europa: «Estendere la legge Pinto anche alle indagini preliminari»" accompagnato da una foto che ritraeva la ripresa delle attività giudiziarie, post lockdown, presso il Tribunale penale di Alessandria. Si è trattato di un errore, il contenuto dell'articolo non rimandava in alcun modo, infatti, ai soggetti ritratti nell'immagine. Ce ne scusiamo con gli interessati e con il presidente del Tribunale, Antonio Marozzo.