«L’avvocatura resta vigile sul fondamentale tema dell’esercizio del diritto di difesa e provvederà alla elaborazione di proposte emendative in sede di conversione del decreto legge». Giovanna Ollà, consigliera del Cnf e coordinatrice della commissione Diritto penale, è chiara nell’indicare la rotta dopo il varo del Dl 44/ 2021.

La misura in vigore dal 1° aprile viene incontro ai penalisti?

Se da una parte si riscontra positivamente, e di questo va ringraziata la ministra Marta Cartabia, la “presa in carico“, in un atto normativo, delle numerose segnalazioni relative alle criticità del funzionamento del Portale per il processo penale telematico, dall’altra si evidenzia che la soluzione prospettata nell’articolo 6 del Dl non appare in realtà risolutiva del problema. Va però considerata positivamente la precisazione che anche con riferimento agli atti penali per i quali vige l’obbligo di deposito tramite portale, la norma preveda che il deposito si intende tempestivo quando è eseguito entro le ventiquattro ore del giorno di scadenza del termine.

Nel decreto si fa riferimento al “malfunzionamento del portale”. La locuzione si presta a diverse interpretazioni?

Dall’analisi del provvedimento emergono forti perplessità. Il comma 2 bis in buona sostanza tipizza, nel malfunzionamento del portale accertato dal Dgsia, una causa di forza maggiore rilevante ai fini della rimessione in termini. Il dato è positivo nella misura in cui non lascia spazio a interpretazioni discrezionali in sede di richiesta di rimessione. Del resto va detto che, pur in assenza della specificazione normativa, difficilmente si sarebbe potuta escludere la causa di forza maggiore a fronte dell’accertato malfunzionamento di un sistema previsto dalla legge come obbligatorio per il deposito di una determinata tipologia di atti.

Il decreto legge lascia irrisolti alcuni problemi?

Non può non rilevarsi come l’integrazione normativa non soddisfi e non risolva le numerose criticità, ancora oggi esistenti e dettagliatamente segnalate dalle componenti istituzionali e associative della avvocatura, e che non riguardano il generale malfunzionamento del portale e accertato in quanto tale dal Dgsia, ma tutte le difficoltà incontrate dagli avvocati al momento del deposito, dal ritardo nella presa in carico al rifiuto spesso senza indicazione dei motivi.

L’avvocatura aveva suggerito a via Arenula una sospensione dei depositi telematici.

Esatto. È stata richiesta la sospensione per un periodo dell’obbligatorietà del deposito tramite portale, in attesa di un adeguato periodo di sperimentazione che sarebbe servito alla soluzione delle numerose criticità. La Fondazione italiana per l’innovazione forense, attraverso la vicepresidente Carla Secchieri, aveva elaborato una serie di correttivi idonei alla risoluzione di alcuni problemi.

Ma il “doppio binario” è correttamente definito?

Non nei termini in cui l’avvocatura lo aveva richiesto. La norma, anche nei casi di malfunzionamento del portale accertato dal Dgsia, prevede il deposito analogico ovvero cartaceo, solo previa autorizzazione della autorità giudiziaria.

La formulazione della norma sembra smentire la necessità di limitare gli accessi alle cancellerie, che rischiano invece di moltiplicarsi, dovendo verosimilmente il professionista recarsi di persona a depositare l’istanza di autorizzazione al deposito analogico e poi, una volta autorizzato, recarsi per depositare l’atto. La norma suscita perplessità anche in merito alle tempistiche dell’autorizzazione che potrebbe pervenire ad atto scaduto, rendendo così inutile lo sforzo normativo finalizzato a garantire il deposito tempestivo e a evitare la procedura di rimessione in termini.

Vi aspettavate qualcosa in più quindi?

Sarebbe stato meglio consentire, quantomeno nel caso di malfunzionamento accertato del portale, la generalizzata possibilità di deposito analogico, in modo da evitare l’inutile procedimentalizzazione che si verifica con il passaggio autorizzatorio. È prevista altresì la possibilità di autorizzazione al deposito di singoli atti in formato analogico, per ragioni specifiche ed eccezionali. L’indicazione normativa, evidentemente rivolta alle problematiche diverse dal malfunzionamento del portale accertato dal Dgsia, apre tuttavia la strada a una pericolosa procedimentalizzazione della fase autorizzativa, rimessa alla discrezionalità delle diverse autorità giudiziarie. La conseguenza è un rischio di “giurisprudenze” contrastanti nei diversi uffici giudiziari.