«Non è facile. Lo so. C’è fuori un clima sgradevole. Lo si è visto con il differimento pena causa covid. Sgradevole reazione: deve prevalere sempre l’esigenza di sicurezza, dicono. Figurarsi quanto la polemica potrebbe salire di tono se mercoledì prossimo dalla camera di consiglio della Corte costituzionale venisse fuori una decisione favorevole alla liberazione condizionale degli ergastolani ostativi che non collaborano con la giustizia, anche se dimostrano di essersi sicuramente “ravveduti”! Visti i precedenti, immagino la stessa pesante risposta mediatica scatenata sia dopo la pronuncia della Consulta relativa ai permessi, sempre per gli ostativi, sia dopo la concessione dei domiciliari causa covid ai detenuti di mafia, sempre che essi possano provare un “sicuro ravvedimento”». Giovanni Maria Flick, professore emerito, ex ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte costituzionale, comprende meglio di altri la delicatezza della scelta in capo al giudice delle leggi a proposito dell’ormai famigerato articolo 4 bis, e della sua “potenza preclusiva” rispetto ai benefici penitenziari per chi è al “fine pena mai”. «Conosco sì la delicatezza del problema. So anche che una consolidata giurisprudenza costituzionale, radicata nell’ormai lontano 1974, consente la legittimità costituzionale dell’ergastolo solo perché è possibile concedere una liberazione condizionale se il condannato dimostra di essersi davvero ravveduto. Senza questo pilastro, crolla tutto. Crolla il principio di cui all’articolo 27, il fine rieducativo della pena. Se non c’è sbocco, che rieduchi?». Sacrosanto, professor Flick. Allora la sentenza del 23 marzo è già acquisita: sarà favorevole alla liberazione condizionale per gli ergastolani ostativi che non collaborano, mafiosi compresi. O no? No, non è acquisita. Nella precedente sentenza sui permessi premio, la 253 del 2019, la stessa Corte ha affermato, è vero, che la collaborazione con la giustizia non può essere il solo spiraglio per superare la presunzione di persistente collegamento con l’organizzazione criminale. La pronuncia con cui è caduto il divieto di concedere permessi premio a mafiosi e altri detenuti cosiddetti ostativi dipende in effetti da quello snodo: dal fatto cioè che il pentimento o la conformità esteriore alla disciplina carceraria non può essere la sola prova dell’assenza di legame con la cosca. Non può essere così in assoluto, perché altrimenti si vìola il principio di uguaglianza, visto che si applica la medesima presunzione a individui, a fatti e a storie diversi. Benissimo. Oltretutto la Corte ha messo in gioco anche il principio per cui non può prevedersi un automatismo della decisione giudiziale: se è il giudice di sorveglianza a dover valutare l’istanza di permesso proposta da un ergastolano ostativo di mafia, non si può pretendere che agisca come un burocrate: “C’è la collaborazione? Discutiamo il merito. Non c’è? Niente permesso, la richiesta è inammissibile”. La Corte ha affermato tutto questo, è vero. Ma?... Sempre con la sentenza 2019, ha anche insistito nel dire che il discorso sopra evocato riguarda un beneficio: il particolare beneficio dei permessi. Puntualizzazione reiterata, nelle motivazioni. E cosa significa? Semplicemente vuol dire che su altri tipi di beneficio per loro natura più stabili, qual è la liberazione condizionale, si riserva di decidere volta per volta. Potrebbe averlo fatto anche considerata la risposta emotiva dell’opinione pubblica? Non lo so, naturalmente, e non lo credo. È noto che l’opinione pubblica reagisce male, lo si è detto, di fronte a provvedimenti simili, che li assuma la Consulta o un singolo giudice di sorveglianza. Reagisce male anche perché influenzata da inesattezze ed errori nella presentazione delle notizie o dalle invettive furenti di alcuni giornali e, lo dico con rammarico, anche di alcuni magistrati. Ma quindi non se la sente di fare un pronostico? No. Innanzitutto per motivi di rispetto verso la Corte. In astratto è chiaro che la puntualizzazione reiterata sullo specifico perimetro della sentenza 2019 potrebbe, e ripeto in astratto, anche preludere a una scelta diversa sulla liberazione condizionale. In tal caso, si potrebbe argomentare che l’insistenza sulla limitazione ai permessi voleva dire che oltre non ci si sarebbe potuti spingere. Sarebbe una decisione poco coraggiosa? Questo lo dice lei. Io confido che arrivi una decisione seria, forte nei suoi presupposti e, certo, coraggiosa intellettualmente. Il coraggio, sempre in astratto, può risiedere anche in una decisione in cui si dice che oltre non si può andare. L’importante è fare riferimento ai princìpi e difenderli. Certo: la collaborazione come unica via per far cadere la presunzione di collegamento persistente, o addirittura il suo “ripristino”, fra ergastolano ostativo e organizzazione criminale si infrange anche su un altro principio inviolabile. Quale? In latino si dice “nemo tenetur se detegere”. Nessuno può essere costretto ad accusarsi. Non è possibile, quando si interroga, pretendere l’ammissione di colpa, l’autoaccusa. Non è possibile pretenderla neppure da un ergastolano ostativo condannato per associazione mafiosa. E una collaborazione con la giustizia implica evidentemente l’autoaccusa. È un principio connesso all’altrettanto incomprimibile diritto di difesa. E allora come può reggersi la norma per cui il condannato al 4 bis vede cadere la preclusione ai benefici solo se si pente? È una norma introdotta dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, probabilmente anche per esigenze investigative. Norme proposte in virtù di uno stato di eccezione. Ma l’eccezione può farsi regola? Lo stato di eccezione è sempre un pericolo. Un po’ abbiamo dovuto rifletterci anche riguardo alle restrizioni legate alla pandemia. Nessuno può essere costretto ad accusare se stesso: perché? Perché esiste il diritto al silenzio. Che è collegato, appunto, al diritto costituzionale di difesa. La sentenza sui permessi lo evoca? Ne parla, ma in quanto elemento che non sembra essere considerato per la decisione, basata invece soprattutto sulla ricordata inosservanza di princìpi quali la ragionevolezza e l’uguaglianza. Scusi professore, ma se l’immagina la reazione dell’opinione pubblica a un’interpretazione costituzionale secondo cui persino il mafioso ha diritto al silenzio? Persino chi cioè fa dell’omertà un’arma distintiva dell’associazione criminale? Ma i princìpi e i diritti inviolabili non possono ammettere eccezioni, se esistono. Vanno riconosciuti a chiunque, anche al peggiore dei delinquenti. Altrimenti si dovrebbe affermare, per paradosso, che nei confronti del condannato per mafia è legittimo l’uso della tortura. Coi domiciliari covid c’era in gioco il rischio morte da contagio dei detenuti mafiosi con salute fragile. Cosa avverrà con una sentenza che conceda la possibile liberazione condizionale agli ergastolani ostativi, inclusi quelli di mafia, anche se non “collaborano”? Sono due situazioni diverse, seppur collegate in qualche modo dal parametro comune della ricerca di sicurezza. Nel caso del differimento pena per ragioni umanitarie, da cui deriva la concessione dei domiciliari per ragioni di salute, era in gioco la dialettica fra il diritto alla salute del singolo e il diritto alla sicurezza della collettività. Nel caso dei benefici per i detenuti ostativi, e in particolare della liberazione condizionale finora riconosciuta solo a chi collabora, è in gioco un’altra dialettica: da una parte sempre il diritto alla sicurezza collettiva, dall’altro il diritto alla dignità. Che implica il diritto al silenzio, alla propria individuale differenza, alle specifiche e intime motivazioni che ciascuno può trovare insuperabili rispetto alla scelta di collaborare: in altre parole, a quelli che la Corte definisce i “residui di libertà” incomprimibili, che sono compatibili con la reclusione. Sicurezza contro salute. Sicurezza contro dignità. Ora mi chiedo: siamo davvero convinti che la sicurezza sia garantita dal buttare la chiave per certi detenuti? Dal lasciare che chiudano definitivamente gli occhi in carcere come pure è avvenuto di recente? O è l’illusione, della sicurezza? Dobbiamo chiedercelo. E se saremo intellettualmente onesti nel rispondere, forse potremmo arrivare a comprendere come concedere la liberazione condizionale anche al mafioso ergastolano che non ha mai collaborato con la giustizia, ma che dimostra di essersi “sicuramente ravveduto”, sia una scelta non lesiva dell’integrità dello Stato. Casomai riafferma il primato dei diritti che solo uno Stato può assicurare.