Dopo il caso Cerciello, ci arriva un altro ricorso in cui la difesa chiede la nullità di una sentenza di condanna «per avere la Corte violato i principi del contraddittorio nell’esame del perito, impedendo illegittimamente alla difesa di rivolgergli domande sulla metodologia del suo accertamento (a dire del Presidente superflue e semmai di sola pertinenza dei consulenti tecnici) e sul contenuto di alcune sue precedenti pubblicazioni in materia delle quali respingeva l’acquisizione e la lettura». Contestualizziamo il caso: il processo è quello a carico di Laura Taroni, nota alle cronache come l’infermiera killer. La donna è stata condannata per l'omicidio del marito e della madre tramite la somministrazione di dosi eccessive di farmaci: a iniettare i farmaci sarebbe stato il medico Leonardo Cazzaniga, con cui aveva una relazione. La donna in primo grado con rito abbreviato era stata condannata a 30 anni, sentenza confermata in appello. Poi la Cassazione annulla con rinvio e quest'anno viene condannata nuovamente nell'appello bis. Ora i suoi avvocati, Monica Alberta e Cataldo Intrieri, propongono un nuovo ricorso in Cassazione, adducendo come primo motivo proprio l'impossibilità di controesaminare il perito nominato dal Tribunale. Il problema che emerge sembra essere sempre lo stesso per i giudici: il pregiudizio secondo cui il difensore è un mestatore che tende a confondere le acque. In questo caso alla difesa è impedito di 'stressare' il perito del Tribunale  - "Non screditiamo nessuno" ammonisce infatti il giudice -. Siccome è stato scelto dal Presidente, è ritenuto quasi intoccabile. La difesa nei motivi di appello ricorda che «il giudice di legittimità aveva annullato la sentenza d’appello sia per le accertata mancanza di una sezione della motivazione ma anche perché la prima perizia condotta dai professori M. e M. non aveva dato adeguata risposta al profilo dell’imputabilità» della donna. Il tema della perizia sulla capacità di intendere e volere costituisce infatti il cuore del giudizio. Dunque Alberta e Intrieri stigmatizzano il «pretestuoso impedimento del controesame della difesa che, per imperscrutabili motivi, la Corte ha espressamente vietato potesse vertere sulla metodologia ed i criteri adottati dal perito, quasi fosse un dozzinale espediente difensivo e non il criterio guida di fondamentali sentenze della Corte di Cassazione nell’ultimo decennio, anche a livello delle Sezioni Unite sulla prova scientifica». Inoltre « la Corte ha espresso un’ulteriore sorprendente tesi secondo cui il contraddittorio sulla prova sia di pertinenza dei soli consulenti e periti come se il processo penale venisse espropriato ai giuristi». Leggiamo un estratto del verbale: Presidente: "Avvocato mi scusi, sul metodo vogliamo lasciare la parola ai Consulenti? Cioè adesso addentrarci in questioni di metodo dopo che la perizia è stata fatta, nel contraddittorio…". Avv. Intrieri: "No, Presidente. Mi dispiace Presidente…". Presidente: "Sì, se non mi interrompe preferirei, Avvocato".  Avv: "Io questo non… Presidente, lei può levarmi la parola ma non può dire, mi scusi…". Presidente: "Avvocato, però non mi interrompa". Avv: "…che non siano domande…". Presidente: "No, mi scusi lei, Avvocato. Sto dicendo: visto che la perizia è stata fatta nel pieno contraddittorio con condivisione del metodo… adesso capisco qualche aspetto ma se vogliamo riprendere tutto il discorso metodologico io però non sono d’accordo. La invito a domande specifiche possibilmente fatte dal Consulente più che dall’Avvocato perché sennò non arriviamo più al merito della perizia sulla quale invece la inviterei a fare tutte le domande che crede". Avv: "No, mi scusi Presidente, ritengo che faccia parte…". Presidente: "Prego, Avvocato". Avv: "…della mia attività, del mio diritto difensivo fare domande anche sulla metodologia. Non devo ricordare io a lei le sentenze della Cassazione da Cozzini a Pavan sull’importanza che il Giudice valuti la metodologia utilizzata". [...]  Avv: "Se lei permette, il Consulente che è un mio assistente farà le sue domande e le sue valutazioni. Dopodiché lei non…". Presidente: "Va bene, vorrà dire che l’esame del Consulente avrà meno spazio perché non abbiamo poi a disposizione…Siamo tante Parti processuali".  Avv: "Lei può anche levarmi la parola". Presidente: "Sentiamo la domanda e vediamo se è ammissibile". L'avvocato cerca di continuare il controesame, chiedendo al perito delucidazioni su un suo intervento ad un convegno, per far emergere alcune sue contraddizioni. Ed ecco subito che interviene il Procuratore generale: "Mi oppongo, signor Presidente a queste valutazioni" e il presidente puntualmente "Accolgo l’opposizione del Procuratore Generale". Presidente: "Avvocato cortesemente ritorniamo ai fatti". Avv: "No, io sono cortesissimo". Presidente: "…e soprattutto alla sostanza di questa perizia perché sul metodo ci siamo anche fin troppo dilungati". Avv: "Certamente Presidente, io vorrei evitare che ci trovassimo di fronte ad un ennesimo annullamento un domani. Comunque faccio riferimento che quella affermazione è stata scritta e fatta in una comunicazione nel convegno…". Presidente: "No, basta Avvocato. Il convegno non entra in questo processo. Lo tolga via per favore perché non è ammessa neanche la citazione".  Avv: "Allora, guardi Presidente, io ritengo". Presidente: "Questa è la mia maniera di condurre il dibattimento". Avv. Intrieri: "che lei mi stia impedendo di fare le domande". Presidente: "Sì, questa domanda non è ammessa". Avv: "E metta a verbale che considero nullo questo tipo di contraddittorio proprio perché mi impedisce di fare le domande ". (va infatti formalizzata l’eccezione di nullità del controesame per farne motivo di impugnazione, ndr). Presidente: "Lo sto impedendo perché rientra nei miei poteri"[...] Presidente: "Va bene. Prenda atto che esercito i poteri di conduzione dell’esame". Avv: "Ci rinuncio. Faccia come crede, ma faccia come crede".