Una spada di Damocle sulla testa di 150mila liberi professionisti, tra i quali moltissimi avvocati. A calarla è l'Inps, l'istituto nazionale di previdenza sociale, che ha inviato a tanti legali un avviso bonario di pagamento, dovuto in base all'iscrizione alla propria gestione separata. All'insaputa degli avvocati, però, visto che tale iscrizione è avvenuta d'ufficio in quella che è passata alle cronache come l'operazione "Poseidone 2", progetto anti-evasione contributiva in collaborazione con Agenzia delle entrate e Infocamere. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, sono finiti i professionisti con un reddito dichiarato compreso tra i 5mila e i 20mila euro nel 2006 o superiore ai 5mila euro nel 2004 e nel 2005.Ricostruendo i passaggi, l'Inps ha ritenuto fondata l'iscrizione d'ufficio alla propria Gestione separata (con le conseguenti pretese contributive) di avvocati, che abbiano svolto attività professionali e prodotto redditi assoggettati al solo obbligo di versamento del contributo integrativo a Cassa Forense, con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo soggettivo. Una situazione comune, nel caso di legali che non esercitano la professione con continuità e che - secondo il regolamento di Cassa Forense - sono obbligati unicamente al versamento del contributo integrativo commisurato al volume di affari professionale che hanno realizzato, ma non anche a quello soggettivo.Proprio da qui si è generata la pretesa dell'Inps: in tutti i casi in cui il professionista non abbia versato il contributo soggettivo al suo ente di previdenza di categoria, la contribuzione andrebbe versata d'ufficio alla Gestione separata. Una contribuzione dovuta - secondo l'Inps - nonostante il regolamento dell'ente previdenziale autonomo esoneri i professionisti che non abbiano superato un determinato limite reddituale.L'inpasse è stata più volte affrontata dai giudici di merito, i quali si sono generalmente orientati in favore dei professionisti e contro le pretese contributive dell'Inps. Il tribunale di Roma ha infatti riconosciuto che i soggetti tenuti alla gestione separata sono «esclusivamente quelli che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali» e che la legge «non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essendo essenziale che il reddito non sfugga ad una forma obbligatoria di contribuzione». In altre parole, se un obbligo contributivo è stato assolto (secondo le regole della propria cassa) tanto basta, non rilevando se sia soggettivo o integrativo.Nonostante le pronunce favorevoli, il fatto che manchi una soluzione condivisa della controversia non mette al riparo l'avvocatura dal tornare ad essere, in futuro, un possibile bersaglio delle pretese Inps. Per questo, il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha concordato e organizzato un incontro con i responsabili dell'Inps, per verificare se esistano possibili soluzioni senza che il singolo professionista debba necessariamente impugnare il provvedimento in sede giudiziale. Il problema, infatti, è tutt'altro che risolto per i professionisti destinatari delle lettere anti-evasione, che - ad oggi - devono far fronte in proprio alla richiesta contributiva.