No alla compressione dei diritti. Ad affermarlo è Aiga, associazione italiana giovani avvocati, che critica fortemente le previsioni applicabili al processo penale contenute nel decreto Ristori bis, che  prevedono un appello senza lintervento di pm e difensori e, ancora, sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza, onde evitare estinzione del processo e gente fuori dal carcere prima del tempo. Misure, sostiene Aiga, che «di fatto vanificano la celebrazione del giudizio di appello e scaricano sugli imputati le conseguenze dellassenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario». Norme ritenute, dunque, in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dallarticolo 111 della Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dellUomo. «LAiga dice un chiaro no allutilizzo strumentale dellemergenza Covid per continuare a creare un processo eterno con una prescrizione infinita (così come già accadrà per i reati ai quali si applicherà la riforma Bonafede in tema di prescrizione) che nel caso del decreto viene sospesa per cause del tutto indipendenti dallazione degli imputati e dei loro difensori - si legge in una nota -. Aiga ribadisce inoltre senza mezzi termini limportanza della tutela del contraddittorio nel processo penale in ogni grado di giudizio, ricordando come lappello non sia un inutile orpello, ma un giudizio previsto anzitutto a garanzia degli imputati innocenti che erroneamente siano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado, i quali non possano essere adeguatamente tutelati con un processo solo cartolare, che non tenga conto di quando venga chiesta la rinnovazione del dibattimento». Le disposizioni contenute nel Decreto Ristori bis, per i giovani avvocati, sono «in palese contrasto con il codice di procedura penale, nella parte in cui obbligano limputato (per mezzo del difensore) a richiedere la celebrazione in presenza venticinque giorni prima delludienza, quando i termini per la notifica dellappello ai difensori ed imputati a mente dellarticoli 601 comma 3° e 5° c.p.p. è di soli venti giorni». Il decreto rappresenterebbe, dunque, «lennesima occasione perduta per specificare nel codice di procedura penale listituto del legittimo impedimento per avvocati ed imputati attinti dal Covid o dallobbligo di isolamento fiduciario, ai quali spesso, pur agendo nel rispetto delle normative vigenti, non è stato riconosciuto dai giudici di merito alcun diritto al rinvio del processo, pur essendo a differenza di testimoni e periti, parti necessarie e fondamentali del giudizio».