L’Unione nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi, associazione specialistica riconosciuta ai sensi della legge di riforma dell’Ordinamento forense, ha approvato giovedì scorso - in occasione del primo consiglio direttivo e del comitato dei presidenti del nuovo anno- un’articolata proposta di riforma della Giustizia tributaria. Uncat ha dato così seguito ai principi di riforma dell’ordinamento della giurisdizione tributaria contenuti nella mozione approvata dal suo Congresso nazionale dello scorso 28 settembre e dal Congresso forense di Catania dell’ottobre successivo.

“Auspichiamo che questa proposta, che scaturisce dalla specializzazione e dalle esperienze degli avvocati impegnati ogni giorno nelle aule delle Commissioni tributarie, possa contribuire al dibattito formatosi con la presentazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Dopo anni di dibattiti e tentativi, oggi la riforma della Giustizia tributaria sembra essere un obiettivo condiviso e occorre trovare le corrette soluzioni perché sia veramente efficace”, dichiara il presidente di Uncat Antonio Damascelli, il quale ribadisce l’attualità dei due gradi di giudizio di merito e il grado di legittimità in Cassazione. “Uncat è convinta che, ricondotti i gradi merito nell’alveo del giusto processo, siano destinati a diminuire i ricorsi per Cassazione, che rimane il solo organo di legittimità, al cui interno la sezione tributaria costituisce espressione del modello organizzativo della Corte suprema” I principi ispiratori. Il faro della riforma è l’attuazione dei principi del giusto processo, contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale. E l’affermazione di un sistema organico di controlli disciplinari dei magistrati.

L’aspetto ordinamentale. Innanzitutto si assegna alla giurisdizione tributaria la stessa dignità delle altre giurisdizioni. La competenza passa dal ministero dell’Economia alla presidenza del Consiglio dei ministri. Le Commissioni tributarie assumo denominazione e organizzazione di Tribunali tributari e Corti d’appello tributarie. È istituito presso ogni Corte d’appello tributaria il Consiglio giudiziario tributario, con competenze organizzative e valutative previste dal decreto legislativo n. 25/ 2006. I magistrati.

I magistrati tributari diventano professionali, assunti mediante concorso con esami sulle materie strettamente attinenti all’esercizio delle funzioni giurisdizionali e con titoli di preferenza se essi hanno maturato esperienza specializzata nella materia. Lo statuto dei “nuovi” magistrati tributari viene ridisegnato sotto il profilo disciplinare ( tipizzate le fattispecie), delle incompatibilità, inclusa la materia degli arbitrati, con l’intento di evitare commistioni e conflitti di interesse, dell’estensione della responsabilità civile per eventuali atti commessi nelle funzioni giudiziarie ( legge n. 18/ 2015).

I magistrati onorari tributari. Dovranno avere una durata temporale inderogabile. Potranno essere nominati coloro che sono in possesso della laurea in Giurisprudenza o Economia e commercio ma sarà titolo preferenziale aver già svolto funzioni giudiziarie. Anche per i giudici onorari tributari vale il regime di incompatibilità e tirocinio e un regime restrittivo in materia di astensione e ricusazione, per sterilizzare qualsiasi ipotesi di sospetto di mancata terzietà.

Disposizione transitoria. In prima applicazione della legge è prevista la possibilità da parte dei giudici attuali, con laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia e commercio, di poter accedere al ruolo di giudice professionale ovvero alla nomina di giudice onorario mediante concorso per soli titoli.

Giudice monocratico e giudice onorario. Al giudice tributario ordinario in funzione monocratica spetterà la decisione delle cause di valore inferiore a 50mila euro, le controversie di valore indeterminabile, le questioni catastali e i giudizi di ottemperanza. Al giudice onorario spetteranno le cause di valore non superiore a 5000 euro e quelle catastali. È il presidente del Tribunale ad assegnare le cause, avvalendosi di un sistema automatico. L’utilizzo del giudice onorario permetterà anche di recuperare risorse per affrontare le questioni più complesse salvaguardando il principio di celerità del processo ma senza compromettere l’importante fase istruttoria, che oggi la pratica riduce a una sola udienza. Si consideri, infatti, che, secondo i dati del Mef al 31 dicembre 2017, nonostante solo l’ 1,46% dei ricorsi di primo grado ( pari a 2.158 unità) abbia riguardato controversie superiori a un milione di euro, queste ultime rappresentino il 70,57% del valore complessivo del contenzioso in entrata ( per un totale di 11,6 miliardi di euro). Quindi un grande valore economico sia per il contribuente che per l’Agenzia delle Entrate.

La difesa tecnica. Necessario contraltare al giudice professionale è il difensore tecnico specialista. La proposta, sempre nell’ottica del giusto processo, attribuisce l’abilitazione all’assistenza tecnica esclusivamente agli avvocati ed ai dottori commercialisti iscritti nei relativi albi, ad eccezione delle controversie di valore inferiore ai cinquemila euro e a quelle catastali, per la preparazione specialistica in materia tributaria e per la vigenza dell’obbligo di assicurazione per la Rc derivante dai rischi professionali attinenti la difesa in giudizio.

L’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI