Con la risposta a interpello numero 189 del 3 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha messo un punto sulla questione delle spese legali corrisposte da un’amministrazione pubblica sconfitta all’avvocato della parte vincente: obbligo di ritenuta d’acconto ai fini Irpef e certificazione unica rilasciata dall’amministrazione pubblica come sostituto d’imposta.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 4, comma 6-ter del DPR n. 322 del 1998 stabilisce che i soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte sui compensi pagati, devono fornire una certificazione unica anche per quanto riguarda i contributi dovuti all’INPS. Questa certificazione dovrà includere il totale delle somme pagate, l’importo delle ritenute effettuate, le detrazioni di imposta e i contributi previdenziali, così come stabilito dall’apposito provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

Certificazione unica anche per i forfettari

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche nel caso in cui i compensi siano corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario e quindi non soggetti a ritenuta d’acconto, l’amministrazione pubblica soccombente dovrà emettere la certificazione unica, riportando l’intero

importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta). Il DPR n. 322/1998 stabilisce che la certificazione unica deve essere consegnata a ciascun interessato e trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate.