Il Decreto del ministero della Giustizia del 2020, riguardante il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, è pienamente legittimo. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio con la sentenza n. 1278/ 2022, pubblicata il 3 febbraio, che ha respinto il ricorso proposto da alcuni Coa (tra questi quelli di Roma, Napoli, Palermo, Velletri e l’Unione degli Ordini forensi del Lazio).

Gli Ordini forensi avevano chiesto l’annullamento del D. m. n. 163/ 2020 (“Regolamento concernente modifiche al Decreto del ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista”), e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale. Con l’intervento del Giudice amministrativo la specializzazione diventa parte fondamentale della professione legale. Gli avvocati potranno ambire quindi all’alta formazione ed offrire servizi specializzati. Una garanzia prima di tutto per i cittadini che si faranno assistere.

A questo punto le scuole di formazione ripartiranno, così come i procedimenti per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista. Per il momento si chiude un iter, durato circa dieci anni e segnato da una serie di interventi in sede giurisdizionale ed amministrativa, per inquadrare la normativa di dettaglio. Il Tar del Lazio per due terzi dell’impugnazione ha dichiarato l’inammissibilità di contestazioni tardive, che andavano fatte sul Decreto ministeriale del 2015, il numero 144, perché riguardanti parti non modificate. Il ricorso degli Ordini degli avvocati era stato presentato contro il ministero della Giustizia e nei confronti del Cnf (non costituito in giudizio). Sono intervenute ad opponendum dodici associazioni forensi, tra le quali l’Unione nazionale delle Camere civili (Uncc), Cammino, Ondif (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia), Agi (Avvocati giuslavoristi italiani), Ucpi (Unione delle Camere penali italiane) e Uncm (Unione nazionale Camere minorili).

«La posizione del Cnf – evidenzia Giovanna Ollà, presidente del Comitato del Cnf per le specializzazioni e vicepresidente della Scuola superiore dell’avvocatura - è stata quella di sostenere con convinzione le specializzazioni. L’impugnativa ha riguardato il Decreto ministeriale, ma il Cnf lo ha fortemente voluto, tanto che la norma primaria è dentro la nostra legge professionale, per la precisione l’articolo 9 della Legge n. 247 del 2012. Il fatto che si possa avviare il percorso di riconoscimento delle specializzazioni è salutato con favore dal Consiglio nazionale forense e deve essere assolutamente rigoroso. Il Comitato che presiedo ha affrontato quanto di sua competenza, vale a dire la comunicazione dei nominativi della componente dell’avvocatura per il colloquio di comprovata esperienza. Stiamo valutando come organizzare la prova scritta e quella orale di coloro che hanno frequentato già i corsi, essendoci una norma transitoria che offre una salvaguardia. Abbiamo tenuto caldi i motori, senza avviarli del tutto, a fronte del rialzo dei contagi e nel rispetto della salute di tutti per l’emergenza sanitaria».

Occorre adesso guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. «Il Cnf – aggiunge l’avvocata Ollà - è pronto per lavorare sul decreto delle specializzazioni. Il chiarimento offerto in sede giurisdizionale è importante. Stiamo avendo con il ministero della Giustizia una interlocuzione costante per richiedere chiarimenti lì dove ci sarà bisogno. Le specializzazioni devono essere considerate un valore aggiunto, soprattutto per il cittadino che può trovare un orientamento migliore nella selezione del professionista. La selezione dell’avvocato specialista deve essere seria e rigorosa e il Cnf si farà garante di tutto ciò. Fregiarsi di un titolo specialistico per gli avvocati è una rilevante opportunità».

Secondo il presidente di Ondif, Claudio Cecchella (ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Pisa), «la sentenza del Tar Lazio fa emergere un dato importante: la conferma delle aree di specializzazione come coerenti alla legge, essendo tra l’altro esse il risultato di un parere, in fase di elaborazione del regolamento, da parte dello stesso Consiglio di Stato (indagine di impatto, poi svolta dallo stesso Cnf e condivisa dalle associazioni)». Tatiana Biagioni, presidente Agi (Avvocati giuslavoristi italiani) invita «l’avvocatura all’unità e ripartire insieme, Cnf, Ocf, Ordini e associazioni forensi, puntando all’eccellenza nella formazione per rilanciare la professione in un momento storico difficile e di grande crisi per le avvocate e gli avvocati italiani». L’associazione Cammino con la sua presidente, Giovanna Ruo, «manifesta grande soddisfazione per il risultato garantito dalla sentenza del Tar Lazio». «Con questo intervento del Giudice amministrativo – commenta Ruo - la specializzazione diviene realtà e nel futuro degli avvocati entrano alta formazione e servizi legali specializzati». L’Unione nazionale delle Camere civili sostiene che «in forza della decisione del Tar Lazio, le associazioni specialistiche proseguiranno nel determinante ruolo loro riconosciuto per l’avvio delle scuole di specializzazioni forensi, mentre i singoli Consigli degli Ordini dovranno accordarsi con le associazioni per stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza».