Entra in vigore domani il nuovo regolamento sulle specializzazioni forensi. O, per essere fedeli alla definizione ufficiale, “per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista”. «Un passaggio molto importante per l’avvocatura» e per i cittadini, i quali «avranno maggiori elementi per orientare le scelte di assistenza e di patrocinio», ha commentato, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale, la presidente del Cnf Maria Masi.

Il decreto, il numero 163 del 1° ottobre 2020, diventa efficace dopo un iter impegnativo, che ha richiesto passaggi e “visti” anche successivi alla sua emanazione, risalente appunto a quasi due mesi fa, da parte del guardasigilli Alfonso Bonafede. Gli avvocati che vorranno specializzarsi potranno acquisire il titolo sulla base della formazione specifica insieme con l’esperienza maturata nell’esercizio dell’attività professionale.

Il decreto sopprime, per cominciare, quanto previsto dall’articolo 2 del precedente decreto del 12 agosto 2015, numero 144, per il quale “commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito”.

Si potrà conseguire il titolo di specialista in non più di due dei settori previsti dal nuovo decreto, che sono in totale 13: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale, diritto internazionale, diritto dell’Unione europea, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto della concorrenza, diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali, diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutela dei diritti umani e protezione internazionale, diritto dello sport.

Per quanto riguarda i primi tre settori (civile, penale e amministrativo), il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi o dell’accertamento dell’esperienza relativamente ad almeno uno dei sottoindirizzi di specializzazione. Cambia in parte anche la struttura del colloquio, che ora sarà finalizzato all’esposizione e alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione.

A valutare i “candidati” sarà una commissione composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Cnf nominerà un componente avvocato, i restanti componenti saranno nominati con decreto del ministro della Giustizia. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell’elenco dei commissari per un periodo di quattro anni.

In base all’articolo 8 del vecchio decreto, il titolo di specialista può essere conseguito anche dimostrando di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta di almeno otto anni e di avere esercitato negli ultimi cinque in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, dimostrando di aver trattato nel quinquennio almeno 10 incarichi professionali fiduciari per anno, rilevanti per quantità e qualità.

Nel nuovo decreto viene aggiunto un nuovo criterio, ovvero la valutazione della congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Per quanto riguarda il periodo transitorio, l’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica, organizzato dal Cnf, dai Coa o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, può chiedere al Cnf il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale, davanti ad una commissione composta da docenti nominati dal Consiglio stesso.

Ciò vale anche se nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto si sia conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti e iniziato prima del 27 dicembre 2020 e alla stessa data non ancora concluso.

Infine, il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Cnf anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, se riconducibile ad uno dei settori di specializzazione individuati dal decreto. «Il titolo di specialista - ha aggiunto Masi - affianca e non sostituisce il tema della formazione permanente anche in settori nuovi e diversi in cui il Cnf crede e investe. Non si può poi trascurare come l’ulteriore specificazione di settori come quello relativo alla tutela della persona e delle relazioni familiari, così come come la tutela dei diritti umani, soddisfi l’esigenza non di maggiore cura ma di adeguata attenzione al ruolo sociale che siamo chiamati a svolgere».