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IMAGOECONOMICA
Riportiamo di seguito la posizione espressa dal Consiglio nazionale forense in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario.
A nome del Consiglio Nazionale Forense rivolgo un saluto a tutte le Autorità e a tutti gli ospiti presenti, ed in particolare al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella sua nuova composizione e per esso alla Presidente avv. Lussana, con la quale già è iniziata una attenta interlocuzione
Sono passati quasi due anni da quando, con la legge n. 130 del 30 agosto 2022, è stata riconosciuta l’imprescindibilità e l’indifferibilità dell’istituzione in un sistema tributario moderno di una magistratura tributaria “togata”; una magistratura con quei requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza che costituiscono il proprium di qualsiasi organo di natura giurisdizionale.
Una riforma epocale richiede ed ha richiesto inevitabili compromessi, come quelli relativi alle modalità di reclutamento, alla progressione di carriera e ai requisiti dei nuovi giudici tributari; su questi aspetti, va detto, la legge n. 130/2022 è talvolta intervenuta con scelte di discutibile coerenza ordinamentale; ci si augura possano essere al più presto eliminate, perché rappresentano un rischio di insuccesso della riforma.
Deve essere apprezzato l’importante ridimensionamento dei caratteri di “specialità” del giudizio avanti alle Corti di giustizia tributaria: misure come quelle in tema di ammissibilità della prova testimoniale, l’introduzione della conciliazione su proposta del giudice, la dettagliata individuazione dei criteri di riparto degli oneri probatori in giudizio, avvicinano meritoriamente – per quanto possibile– il contenzioso tributario al processo del giudice ordinario e tutto ciò deve esser visto con favore da parte dell’avvocatura.
Di contro, anche questo momento di innovazione porta con sé alcune criticità, mutuate da recenti riforme delle altre procedure, come l’introduzione di misure volte a snellire il contenzioso anche attraverso la previsione di specifici limiti dimensionali degli atti di parte.
Si confida, sul punto, che tale rilievo, confinato alla regolamentazione delle spese di lite, rimanga in tale ambito, in quanto forte è la contrarietà dell’ avvocatura ad un qualsiasi contenimento della attività difensiva dei diritti del contribuente.
Meno rassicurante l’introduzione con il D. Lgs n, 220/2023 della adozione nella definizione dei giudizi delle sentenze in forma “semplificata”, nei casi di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, termine ben poco chiaro, se letto in un contesto di un procedimento già snello come quello tributario
Dobbiamo esprimere una doverosa considerazione sul progetto PRO.DI.GI.T. al quale il CNF venne invitato a collaborare dal Consiglio di Presidenza in qualità di partner, progetto predisposto con l’ambizione di poter costituire una banca dati delle decisioni di merito delle Corti Tributarie da porre a disposizione del cittadino, per considerare la fondatezza delle proprie pretese, e del Giudice per la valutazione della fattispecie al suo esame, con l’ultimo fine di realizzare un modello di giustizia predittiva, sulla quale si è sempre espressa assoluta e radicale contrarietà.
L’ambizione della innovazione deve coniugarsi con la massima condivisione tra i soggetti chiamati a collaborare: ebbene un progetto così ambizioso può raggiungere i risultati sperati solo attraverso una costante e concreta interlocuzione che invece è mancata nel fondamentale momento delle modalità di valutazione delle sentenze di merito.
In nostra assenza, tale procedimento è stato affidato a sistemi di intelligenza artificiale fondazionali ad alto rischio, per i quali non esiste, né ad oggi può esistere, una valutazione di conformità con la normativa europea , con l’Artificial Intelligence ACT in corso di formazione e di recepimento nel nostro ordinamento.
Infine, non possiamo tacere dell’irrisolto nodo dell’autonomia del giudice tributario rispetto tutte le parti del giudizio, visto il perdurante legame di dipendenza organica dei magistrati tributari dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Già in passato l’Avvocatura si è espressa in maniera netta su tale profilo, auspicando l’opportunità di un trasferimento di competenze in tema di organizzazione e gestione degli organi di giustizia tributaria in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, meglio ancora, al Ministero della giustizia: sul punto ci si augura che il Consiglio di Presidenza ed il Legislatore vogliano e sappiano cogliere la necessità e l’ urgenza di definire nella sostanza la terzietà e l’imparzialità del giudice tributario.
Con questo auspicio, il Consiglio Nazionale Forense porta il proprio saluto a questa Assemblea ed esprime la speranza che la stagione di riforme avviata a partire dalla legge n. 130/2022 prosegua attivamente e contribuisca a rafforzare, per qualità ed effettività, la tutela dei diritti che lo Stato deve accordare, e ciò attraverso una responsabile, serena ed autentica collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali.