L'omissione o l'errato inserimento dei dati di contatto dell'avvocato nell'elenco telefonico non solo implica la perdita della possibilità di essere contattato dai clienti attuali, ma anche la mancata opportunità di essere raggiunti dalla clientela potenziale. Questa situazione può essere considerata come un danno dovuto alla perdita di chance, suscettibile di valutazione equitativa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27633/2023.

La vicenda

Tutto ha avuto inizio quando un avvocato, cliente di Telecom, acconsente alla pubblicazione dei suoi dati professionali negli elenchi telefonici della provincia di Siracusa allo scopo di promuovere il suo studio legale e agevolarne la visibilità tra la clientela locale. Nel 2005 l’avvocato cambia compagnia telefonica mantenendo lo stesso numero telefonico. Nel gennaio 2011, l’avvocato scopre che i suoi dati professionali non erano più presenti negli elenchi telefonici dal 2008/2009 in poi. Tuttavia nessuno gli aveva mai notificato questa modifica, e la nuova compagnia telefonica non gli aveva mai comunicato alcuna disdetta riguardo alla pubblicazione dei suoi dati.

Con il timore che questa situazione potesse comportare un grave pregiudizio alla sua attività professionale, l'avvocato presenta un ricorso al Tribunale di Siracusa, richiedendo la ripubblicazione dei suoi dati professionali e il risarcimento del danno subito. Il Giudice cautelare accoglie il suo ricorso, ordinando la pubblicazione dei dati, ma la compagnia telefonica ignora questa richiesta.

Di conseguenza, l'avvocato avvia una causa legale, chiedendo al Tribunale la conferma della decisione cautelare, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Siracusa ritiene l'omessa pubblicazione dei dati illegittima e condanna la compagnia a pubblicare i dati professionali del ricorrente negli elenchi, oltre a un risarcimento di 18.000 euro a titolo di danni patrimoniali e non.

Successivamente la compagnia telefonica presenta un appello, contestando l'interpretazione delle clausole contrattuali e la condanna al risarcimento del danno. I cardini a sostegno dell’appello sono principalmente due: l'errata interpretazione delle clausole contrattuali relative al cambio di gestore telefonico e che l’avvocato è un professionista consolidato nella provincia di Siracusa e la mancata pubblicazione dei dati non ha avuto un impatto negativo sulla sua acquisizione di clientela.

La decisione della Cassazione

La Corte territoriale conferma l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della compagnia telefonica e la condanna alla pubblicazione dei dati, ma respinge la richiesta di risarcimento danni. Il professionista presenta, quindi, un ricorso alla Suprema Corte che invece, in questo caso, riconosce il danno da perdita di chance.

Nel caso specifico la perdita di chance si è manifestata sotto forma della possibilità di acquisire nuovi clienti. Non è stata la perdita di clienti esistenti, ma la mancanza di opportunità di attrarne di nuovi. La Corte ha sottolineato che questa forma di danno è suscettibile di liquidazione equitativa, specialmente quando è legata a un'attività professionale o commerciale.