A decorrere dal 2025, le spese sostenute dai professionisti per conto dei clienti e successivamente rimborsate non saranno più considerate reddito imponibile. Questa modifica, inclusa nella bozza di decreto sulla riforma IRES e IRPEF, mira a semplificare una delle questioni fiscali più controverse, ponendo fine ai fenomeni di doppia imposizione.

Addio alla doppia imposizione

Le nuove norme, contenute nella bozza di decreto, riscrivono integralmente l’art. 54 del TUIR, sostituendolo con una serie di articoli (54-54-octies) che rivoluzionano il calcolo del reddito di lavoro autonomo. La novità di maggiore impatto è l’esclusione dal reddito delle spese sostenute per conto del cliente e rimborsate da quest'ultimo. Questo cambiamento elimina le problematiche legate alla deducibilità parziale di tali spese, una questione che ha spesso complicato la vita fiscale dei professionisti.

Principio di cassa confermato

Il principio di cassa rimane saldo: le somme percepite devono essere imputate al periodo d'imposta in cui il sostituto d'imposta è obbligato a effettuare la ritenuta. Tuttavia, l’innovazione più significativa riguarda l’art. 54, comma 2, TUIR, che stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito:

  • I contributi previdenziali e assistenziali.

  • Il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico.

  • Il riaddebito delle spese per l’uso comune di immobili e servizi connessi.

Cosa cambia per gli avvocati

Dal 2025, il rimborso delle spese sostenute per conto del cliente non sarà più tassato come reddito, semplificando notevolmente la gestione fiscale degli studi legali. Attualmente, queste spese non concorrono alla formazione del reddito solo se sono l’oggetto del mandato (come bolli e imposte) e se sono adeguatamente documentate. Con le nuove regole, anche le spese sostenute in nome proprio, ma per conto del cliente, saranno escluse dal reddito di lavoro autonomo.

Le novità dell'art. 54-ter TUIR

Il nuovo art. 54-ter "Rimborsi e riaddebiti" introduce un’importante distinzione: i rimborsi analitici delle spese professionali non concorreranno alla formazione del reddito, né dal lato attivo né da quello passivo. Tuttavia, se le spese addebitate al committente non vengono rimborsate, saranno deducibili solo in specifici casi, come quando:

  • il committente è soggetto a procedure concorsuali;

  • la procedura esecutiva è infruttuosa;

  • il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;

  • le spese non rimborsate non superano i 2.500 euro e non vengono pagate entro un anno.