La mancanza di spazio nella casella Pec non possiede le caratteristiche di non imputabilità e assolutezza necessarie per giustificare la richiesta di proroga dei termini. Questa è la sintesi della decisione n. 34/2023 con la quale il Cnf ha respinto il ricorso presentato da un avvocato sanzionato dal consiglio di disciplina del Veneto con una sospensione dalla professione per sei mesi.

La sentenza del Cnf mette in luce l'applicabilità generale dell'istituto della rimessione in termini, previsto dall'articolo 153, comma 2 del codice di procedura civile, anche nei ricorsi presentati presso il Cnf. Tuttavia, affinché una richiesta di rimessione in termini sia ammissibile, è necessario dimostrare l'esistenza di una causa di forza maggiore o caso fortuito che presenti caratteristiche di non imputabilità assoluta.

Il caso oggetto della sentenza riguardava un avvocato sanzionato con una sospensione dalla professione per sei mesi dal Cdd del Veneto. L'avvocato affermava di non essere stato informato del procedimento disciplinare a causa di presunti problemi alla sua casella di posta elettronica certificata (Per) e chiedeva quindi la "riapertura" del caso. Il Cnf ha respinto l'istanza dell'avvocato per motivi diversi. In primo luogo, è emerso che l'avvocato non ha presentato tempestivamente la richiesta di rimessione in termini, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Inoltre, l'istanza presentata non ha fornito motivi di ricorso specifici contro la decisione disciplinare, contravvenendo così alle norme procedurali che richiedono un'articolazione chiara e dettagliata dei motivi.

Il Cnf ha sottolineato che la semplice difficoltà nell'adempimento degli obblighi o l'esistenza di un equivoco evitabile con l'ordinaria diligenza non sono sufficienti per ottenere la rimessione in termini. È necessario invece dimostrare l'assolutezza dell'incapacità di adempiere agli obblighi, derivante da una causa di forza maggiore o caso fortuito.

In definitiva, il Cnf conferma l'importanza dell'imputabilità assoluta nel contesto della rimessione in termini e respinge la richiesta dell'avvocato basata sui problemi alla casella Pec.