È un altro passo verso il riconoscimento, per i lavoratori autonomi, dei diritti che tuttora sono prevalentemente garantiti ai soli dipendenti: con un’iniziativa assunta già in occasione della Manovra (senza fortuna per mancanza di fondi), il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi propone di riconoscere alle professioniste il diritto a ottenere, in caso di gravidanza o di malattia grave di un figlio al di sotto dei 14 anni, il «differimento di scadenze fiscali».

In pratica, come spiega al Dubbio il parlamentare, «si tratterebbe di un’estensione della norma con cui nella scorsa legislatura, grazie a una iniziativa mia personale e del gruppo di FdI, si è introdotto il cosiddetto diritto alla malattia per i professionisti: una sospensione con differimento del termine per compiere adempimenti per conto di un cliente, presso un’amministrazione pubblica, in caso appunto di malattia o infortunio. A queste specifiche circostanze personali, ritengo sarebbe utile aggiungere i casi di gravidanza e di malattia grave del figlio».
Il senatore de Bertoldi, che è anche coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti, aveva già avanzato la modifica normativa, come detto, durante l’esame della legge di Bilancio, ma non erano disponibili i fondi necessari: «Ma ora», aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia, «confido nel sostegno del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (che ha la delega alle professioni, ndr): in occasione di un meeting organizzato nei giorni scorsi dal quotidiano Italia oggi, il rappresentante del governo ha ricordato la mia proposta fra le iniziative legittime, e, aggiungo io, necessarie. Inoltre», ricorda ancora de Bertoldi, «so di poter contare anche sull’appoggio del ministro per la Famiglia e le Pari opportunità Maria Eugenia Roccella, e di poter dunque ottenere l’inserimento di questa norma per le professioniste nel primo veicolo legislativo utile».
Va notato come tecnicamente la norma (che prevede una sospensione dei termini per la durata della condizione di impedimento più ulteriori 30 giorni) non sarebbe immediatamente applicabile anche alle avvocate, quanto meno in sede propriamente giudiziale, né dunque potrebbe costituire un’integrazione del legittimo impedimento a comparire in udienza. Ma la riaffermazione del principio di tutela, di fronte a eventi avversi o comunque straordinari, per chi è libero professionista avrebbe un valore generale anche in prospettiva futura.